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LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
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LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
le supplenze dei colleghi assenti imposte illegittimamente anche agli insegnanti di sostegno.
Ecco i pareri di Sergio Neri tratto dalla rivista "HANDICAP & SCUOLA" n. 83, febbraio-marzo 1999 ed una nota dell'avvocato Salvatore Nocera .
Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13 ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l'insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l' alunno o con la classe in compresenza o da solo.
(S.Nocera)
Capita sempre più spesso che l’insegnante specializzato (e non) per il sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi assenti, consentendo così un "risparmio" da parte del circolo o dell’istituto. Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, credo che si possa affermare, e non solo sulla base del semplice buon senso, di essere in presenza di una pratica scorretta e lesiva di legittimi e riconosciuti diritti dell’allievo in situazione di handicap e della sua classe di appartenenza.
Mi riferisco, evidentemente, ai casi in cui si provveda, tramite l’impiego del docente per il sostegno, a supplire colleghi assenti di altre classi, non coinvolte nel processo di integrazione che interessa classe e alunno di assegnazione del docente per il sostegno.
In quest’ultimo caso si tratta di verificare se e come la sostituzione rientri in un serio e preventivo piano organizzativo della classe. Negli altri casi, invece, l’alunno e la sua classe di appartenenza vengono privati di una risorsa ritenuta indispensabile per il successo scolastico dell’allievo e per il buon funzionamento della classe.
Altrimenti, sarebbe lecito supporre che l’assegnazione del docente di sostegno costituisca una risorsa utile ma non indispensabile, a cui si potrebbe rinunciare già in fase di costituzione dell’organico dei docenti senza che ciò comporti danno all’allievo handicappato ed alla sua classe.
(S.Neri)
Ecco i pareri di Sergio Neri tratto dalla rivista "HANDICAP & SCUOLA" n. 83, febbraio-marzo 1999 ed una nota dell'avvocato Salvatore Nocera .
Impiego degli insegnanti di sostegno in supplenze di colleghi assenti Alla luce dei principi della Legge Quadro, si possono formulare i seguenti orientamenti, basati sul principio sancito dall'art.13 ultimo comma L.104/92 che l'insegnante di sostegno è contitolare della classe a tutti gli effetti e quindi fa parte dell'organico funzionale di circolo o di istituto.
Essi potranno anche essere utilizzati per supplenze, a condizione però che in quel giorno gli alunni con handicap siano assenti o che, se presenti, siano presi in carico dagli altri docenti secondo un programma concordato.
Quando gli alunni con handicap sono presenti, l'insegnante di sostegno può svolgere supplenze con preferenza nella classe frequentata da tali alunni.
Non sembra opportuno e corretto che l'insegnante di sostegno venga destinato a supplenze quando deve svolgere attività di integrazione scolastica con l' alunno o con la classe in compresenza o da solo.
(S.Nocera)
Capita sempre più spesso che l’insegnante specializzato (e non) per il sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi assenti, consentendo così un "risparmio" da parte del circolo o dell’istituto. Pur in assenza di una normativa specifica al riguardo, credo che si possa affermare, e non solo sulla base del semplice buon senso, di essere in presenza di una pratica scorretta e lesiva di legittimi e riconosciuti diritti dell’allievo in situazione di handicap e della sua classe di appartenenza.
Mi riferisco, evidentemente, ai casi in cui si provveda, tramite l’impiego del docente per il sostegno, a supplire colleghi assenti di altre classi, non coinvolte nel processo di integrazione che interessa classe e alunno di assegnazione del docente per il sostegno.
In quest’ultimo caso si tratta di verificare se e come la sostituzione rientri in un serio e preventivo piano organizzativo della classe. Negli altri casi, invece, l’alunno e la sua classe di appartenenza vengono privati di una risorsa ritenuta indispensabile per il successo scolastico dell’allievo e per il buon funzionamento della classe.
Altrimenti, sarebbe lecito supporre che l’assegnazione del docente di sostegno costituisca una risorsa utile ma non indispensabile, a cui si potrebbe rinunciare già in fase di costituzione dell’organico dei docenti senza che ciò comporti danno all’allievo handicappato ed alla sua classe.
(S.Neri)
Ultima modifica di Maestra Gabriella il Mer Set 01, 2010 9:06 pm - modificato 1 volta.
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , Guido Di Stefano, con atto di indirizzo MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 246 del giorno 8 gennaio 2009 rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici della Sicilia, ai Dirigenti degli UU.SS.PP. della Sicilia, e alle OO.SS. Scuola avente per oggetto:
“Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”
informa che con un recente esposto alcuni docenti di sostegno hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.
Da qui la puntualizzazione, con invito ad adeguarsi da parte del Direttore Generale, come appresso:
“Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell’alunno o degli alunni disabili cui è assegnato. Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l’inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l’opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente”.
La nota si conclude con un esplicito richiamo:”Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno
“Direttiva concernente le modalità di utilizzazione dei docenti di sostegno”
informa che con un recente esposto alcuni docenti di sostegno hanno segnalato la frequente utilizzazione degli stessi in sostituzione dei docenti curriculari, della loro o di altre classi, assenti.
Da qui la puntualizzazione, con invito ad adeguarsi da parte del Direttore Generale, come appresso:
“Pur non potendosi escludere che il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze, qualora l’allievo disabile sia assente, è da osservare che ciò non può accadere in presenza dell’alunno o degli alunni disabili cui è assegnato. Se è vero che il docente di sostegno è contitolare della classe (art.3 comma G, legge 104/92) è anche vero che l’inciso della norma vuole ribadire il raccordo necessario tra esso e gli altri docenti al fine di assicurare l’opportuna integrazione nella classe e non autorizza un uso improprio dello stesso docente”.
La nota si conclude con un esplicito richiamo:”Una sistematica utilizzazione del docente di sostegno, in presenza degli alunni disabili, ne snaturerebbe la funzione e costituirebbe chiara indicazione della non corretta richiesta di assegnazione di posti di sostegno
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Supplenze per il sostegno
La sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.
Una decisione importante per la continuità didattica, ma soprattutto per l'integrazione degli studenti con disabilità.
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa".
Gli argomenti sostenuti dalla sentenza per motivare la decisione sono fondamentalmente due:
* la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;
* in tali circostanze le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica.
Se ci sono problemi si può citare la sentenza al Dirigente scolastico, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, per il sostegno.
Riferimenti normativi
* Sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004.
La sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.
Una decisione importante per la continuità didattica, ma soprattutto per l'integrazione degli studenti con disabilità.
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa".
Gli argomenti sostenuti dalla sentenza per motivare la decisione sono fondamentalmente due:
* la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;
* in tali circostanze le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica.
Se ci sono problemi si può citare la sentenza al Dirigente scolastico, al fine di affermare subito la nomina di un supplente e, in particolare, per il sostegno.
Riferimenti normativi
* Sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004.
applicazione nota prot n. 4274 del 48 9: uso dell'insegnante di sostegno per supplire colleghe
Salve a tutti,è la prima volta che partecipo al forum e vorrei il vostro parere e una vostra consulenza per risolvere un problema rilevante.
Ho cambiato scuola e si è ripresentato il vecchio problema delle supplenze:sono stata costretta ad abbandonare la classe e l'alunno che affianco per supplire un' insegnante di classe e,più volte,un'insegnante di sostegno assente; ho protestato e chiesto disposizioni scritte, ma non è servito a nulla.
Mi accingevo a scrivere una lettera al dirigente in cui chiedevo conto degli ordini che mi erano stati dati per le vie brevi dalle sue collaboratrici, quando nel collegio docenti il preside ha ammesso l'errore riguardo la sostituzione dell'insegnante curricolare, ma ha sostenuto che è nei suoi pieni poteri usare parte dell'orario di un'insegnante di sostegno per farle sostituire un'altra collega di sostegno assente . Ha aggiunto che potrà dare disposizioni di questo tipo seguendo solo il suo criterio di giudizio e la sua scelta non è sindacabile. Alla mia richiesta di esplicitare, discutere ed ufficializzare i criteri e le modalità in base alle quali possa essere condotta questa scelta, mi è stato risposto che potrei inoltrare una richiesta di questo tipo tramite la mia RSU, proposta che non avrebbe la sua approvazione e dunque non potrebbe passare.
Vi chiedo dunque se il Dirigente può disporre delle ore di sostegno assegnate ad un bimbo ad inizio anno e , all'occorrenza, stornarle su un altro bimbo in supplenza delle colleghe di sostegno assenti senza che ci si possa opporre.
Ho letto la nota ministeriale prot n. 4274 del 4 Agosto 2009 dove si parla di "progetto di integrazione" da cui l'insegnante di sostegno non può essere distolto; ci si riferisce al P.E.I dei singoli bimbi stilato dal consiglio di classe ad inizio anno o alla progettazione di istituto riguardante l'integrazione? Nel primo caso la sostituzione chiestami sarebbe scorretta, se non illegale; ma nel secondo caso potrebbe aver ragione il preside e dovrei sacrificare le ore dedicate ai bambini che affianco per fare "assistenza" al solo fine di risolvere problemi "organizzativi" contingenti in classi di cui non conosco nè i percorsi di integrazione progettati nè le modalità attuative degli stessi.
Inoltre, cosa ben più grave, le attività di sostegno sarebbero in balia delle decisioni puramente discrezionali di una persona che poco o nulla può sapere della reale situazione dei percorsi di integrazione di ogni singolo alunno in situazione di difficoltà.
p.s. : non posso contare sull'aiuto della funzione strumentale che si occupa del sostegno poichè è lei che chiede alle insegnanti di lasciare le proprie classi per sostituire le colleghe.
Fatemi sapere se il fatto descritto è un'eccezione in cui mi sono sfortunatamente imbattuta o una regola di condotta ormai diffusa in diverse scuole.Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
Ho cambiato scuola e si è ripresentato il vecchio problema delle supplenze:sono stata costretta ad abbandonare la classe e l'alunno che affianco per supplire un' insegnante di classe e,più volte,un'insegnante di sostegno assente; ho protestato e chiesto disposizioni scritte, ma non è servito a nulla.
Mi accingevo a scrivere una lettera al dirigente in cui chiedevo conto degli ordini che mi erano stati dati per le vie brevi dalle sue collaboratrici, quando nel collegio docenti il preside ha ammesso l'errore riguardo la sostituzione dell'insegnante curricolare, ma ha sostenuto che è nei suoi pieni poteri usare parte dell'orario di un'insegnante di sostegno per farle sostituire un'altra collega di sostegno assente . Ha aggiunto che potrà dare disposizioni di questo tipo seguendo solo il suo criterio di giudizio e la sua scelta non è sindacabile. Alla mia richiesta di esplicitare, discutere ed ufficializzare i criteri e le modalità in base alle quali possa essere condotta questa scelta, mi è stato risposto che potrei inoltrare una richiesta di questo tipo tramite la mia RSU, proposta che non avrebbe la sua approvazione e dunque non potrebbe passare.
Vi chiedo dunque se il Dirigente può disporre delle ore di sostegno assegnate ad un bimbo ad inizio anno e , all'occorrenza, stornarle su un altro bimbo in supplenza delle colleghe di sostegno assenti senza che ci si possa opporre.
Ho letto la nota ministeriale prot n. 4274 del 4 Agosto 2009 dove si parla di "progetto di integrazione" da cui l'insegnante di sostegno non può essere distolto; ci si riferisce al P.E.I dei singoli bimbi stilato dal consiglio di classe ad inizio anno o alla progettazione di istituto riguardante l'integrazione? Nel primo caso la sostituzione chiestami sarebbe scorretta, se non illegale; ma nel secondo caso potrebbe aver ragione il preside e dovrei sacrificare le ore dedicate ai bambini che affianco per fare "assistenza" al solo fine di risolvere problemi "organizzativi" contingenti in classi di cui non conosco nè i percorsi di integrazione progettati nè le modalità attuative degli stessi.
Inoltre, cosa ben più grave, le attività di sostegno sarebbero in balia delle decisioni puramente discrezionali di una persona che poco o nulla può sapere della reale situazione dei percorsi di integrazione di ogni singolo alunno in situazione di difficoltà.
p.s. : non posso contare sull'aiuto della funzione strumentale che si occupa del sostegno poichè è lei che chiede alle insegnanti di lasciare le proprie classi per sostituire le colleghe.
Fatemi sapere se il fatto descritto è un'eccezione in cui mi sono sfortunatamente imbattuta o una regola di condotta ormai diffusa in diverse scuole.Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
barbi- Nuovo member
- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 27.10.09
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
assolutamente deviribellarti e metti un sindacato di mezzo...
cucciolo106- Nuovo member
- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 25.09.09
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
esistono delle leggi precise, per cui il bambino non può essere abbandonato! si lede infatti il principio dell interruzione del pubblico servizio qualora si lascia il bambino per andare a supplire insegnanti assenti.la normativa la puoi cercare mel sito supera handicap...io non ho ora i nomi precisi perchè sono in vacanza!!!
comunque. perchè non ti fai fare lìordine di servizio, QUANDO SI VERIFICAno???? così sei tutelaTAA, TU E IL BAMBINO CHE SEGUI:.
comunque. perchè non ti fai fare lìordine di servizio, QUANDO SI VERIFICAno???? così sei tutelaTAA, TU E IL BAMBINO CHE SEGUI:.
Motzo Annalisa- Member
- Numero di messaggi : 12
Data d'iscrizione : 22.03.09
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
ringrazio per la risposta molto utile che mi è stata data.
cristian08- Member
- Numero di messaggi : 13
Data d'iscrizione : 31.08.10
Età : 50
Località : malagnino
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Riuppo il topic perchè le supplenze per me sono un grossissimo problema. Lavoro come insegnante di sostegno 30 ore alla settimana e oltre alla didattica mi occupo anche dell'assistenza alla persona (la bambina è invalida ed ha bisogno di aiuto per tutto, bagno compreso...problema serio per la mia schiena!! ). Quando un mio collega è assente le supplenze vengono assegnate a me e per me la cosa diventa pesantissima. So che l'insegnante di sostegno è sulla classe ma io con la bambina da seguire non riesco a fare lezione al resto della classe. Ora Vi chiedo: posso rifiutarmi di fare le supplenze?! l'anno scorso ho fatto parecchie ore di supplenza nella mia classe ed è stato un disastro...non riuscivo (e non riesco tutt'ora) a seguire la classe e contemporaneamente la mia alunna.
Cosa posso fare?!? le supplenze sono davvero un incubo
Grazie e a presto!!
Cosa posso fare?!? le supplenze sono davvero un incubo
Grazie e a presto!!
IrisBlu81- Member
- Numero di messaggi : 57
Data d'iscrizione : 05.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Supplenze temporanee del personale docente
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Ufficio IV
Prot. n. AOODGPER 9839
Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Ufficio IV
Prot. n. AOODGPER 9839
Roma, 08 novembre 2010 - Uff. III
Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente.
Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.
Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.
Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.
Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse.
IL DIRETTORE GENERALE - f.to Luciano Chiappetta
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
" Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
Peccato che da me non funziona così
Le supplenze per me sono un grosso problema...ma secondo loro io ho il dono della divisione in due..
Vabbè
Peccato che da me non funziona così
Le supplenze per me sono un grosso problema...ma secondo loro io ho il dono della divisione in due..
Vabbè
IrisBlu81- Member
- Numero di messaggi : 57
Data d'iscrizione : 05.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
IrisBlu81 ha scritto:" Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili".
Peccato che da me non funziona così
Le supplenze per me sono un grosso problema...ma secondo loro io ho il dono della divisione in due..
Vabbè
Purtroppo è l'ambiguità che ci danneggia ... invece di scrive "salvo casi eccezionali" ( che poi per ogni DS, vicario ecc ecc diventa un caso eccezionale e ti fanno fare supplenza ) dovevano esplicitarli e forse lì avevamo un appiglio ...
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
infatti per noi di sostegno è sempre un'eccezione sostituire!!!!!!
silviana- Nuovo member
- Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 20.10.10
ordine di servizio per supporto collega
da quest'anno son di ruolo nella scuola del mio paese e mi è capitata una cosa molto strana: all'inizio dell'anno la DS si trovato docenti di sostegno in meno ed ha assegnato i casi in modo equo (lei ha detto)a me il caso più grave bambina cerebrolesa, nn cammina nn parla cognitivo 0, alle altre rapporto 2:2.
una collega si è lamentata di aver un caso difficile(iperattivo)e uno ritardo cognitivo,e adducendo che io di didattica nn faccio niente, mi è stato chiesto di fare da supporto a lei quando la mia si assenta. fin qui ok. oggi mi viene sindacato:quando la bambina fa ritardo io cosa faccio?
premetto che son andata in quella classe quando la mia è stata assente ma ho mantenuto il muro, nessuno mi ha coinvolta tutti facevano lezione! poi semplicemente nn son più andata, ieri ho saputo da una collega che esiste, ma io nn ho mai letto, un ordine di servizio che io DEBBO andare.
ho chiesto in sindacato mi han risposto che una cosa del genere è illegale in quanto io son nominata sulla classe e nn sulla singola alunna.
qualcuna ne sa di più?
Grazie
una collega si è lamentata di aver un caso difficile(iperattivo)e uno ritardo cognitivo,e adducendo che io di didattica nn faccio niente, mi è stato chiesto di fare da supporto a lei quando la mia si assenta. fin qui ok. oggi mi viene sindacato:quando la bambina fa ritardo io cosa faccio?
premetto che son andata in quella classe quando la mia è stata assente ma ho mantenuto il muro, nessuno mi ha coinvolta tutti facevano lezione! poi semplicemente nn son più andata, ieri ho saputo da una collega che esiste, ma io nn ho mai letto, un ordine di servizio che io DEBBO andare.
ho chiesto in sindacato mi han risposto che una cosa del genere è illegale in quanto io son nominata sulla classe e nn sulla singola alunna.
qualcuna ne sa di più?
Grazie
silviana- Nuovo member
- Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 20.10.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
copio incollo da qui:
Fonte: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq45.html
Domanda di un'utente:
insegno in una scuola media ed assisto, quotidianamente, all'utilizzo indebito dei miei colleghi specializzati più giovani per le numerose sostituzioni dei colleghi assenti, ledendo così il diritto degli alunni disabili di loro riferiemnto, che non possono avvalersi di una efficace mediazione didattica.
E' vero che esiste una Sentenza del Consiglio di stato in merito, che denuncia la non legalità di tale modus operandi?
Potete darmi, per favore, i riferimenti di qualsiasi norma in materia?.......
Risposta a cura di: Rolando Alberto Borzetti
I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
Fonte: http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq45.html
Domanda di un'utente:
insegno in una scuola media ed assisto, quotidianamente, all'utilizzo indebito dei miei colleghi specializzati più giovani per le numerose sostituzioni dei colleghi assenti, ledendo così il diritto degli alunni disabili di loro riferiemnto, che non possono avvalersi di una efficace mediazione didattica.
E' vero che esiste una Sentenza del Consiglio di stato in merito, che denuncia la non legalità di tale modus operandi?
Potete darmi, per favore, i riferimenti di qualsiasi norma in materia?.......
Risposta a cura di: Rolando Alberto Borzetti
I docenti di sostegno, non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti.
La normativa vigente e da ultima la legge finanziaria n. 289/02 all'art.35 comma7 stabilisce inequivocabilmente che l'insegnante per il sostegno deve essere assegnato e deve operare solo nella classe dove è inserito l'alunno con handicap. Solo se tale alunno è assente è legittima una sua utilizzazione per supplenze in altre classi. Una tale utilizzazione quando l'alunno con handicap è presente concretizza per il dirigente scolastico l'ipotesi di reato di abuso di potere, oltre che quello di illecito contabile.
Il docente richiesto di una supplenza illegittima deve pretendere l'ordine di servizio scritto, in mancanza del quale può legittimamente rifiutarsi di abbandonare la classe dove è iscritto e presente l'alunno con handicap.
Può inoltre segnalare l'ordine illegittimo scritto ai sindacati scuola ed all'Osservatorio del ministero dell'Istruzione sulla integrazione scolastica chiedendo il num. di fax alla segreteria del 0658492414.
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
sostituzione colleghi assenti
Ciao, sono un'infiltrata, sono un'insegnante "curricolare".
Ho bisogno del vostro aiuto. C'è una nuova strategia messa in atto dai Dirigenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Ora non lo si ordina più all'insegnante di sostegno ma alla collega che svolge la lezione frontale in compresenza con lei. Il risultato è secondo me identico, la docente di sostegno rimane sola in classe con l'alunno disabile e tutti gli altri.
Ho protestato e mi hanno che in questo modo non veniva negato il sostegno all'alunno disabile e che la normativa lo permette "perchè l'insegnante di sostegno è contitolare della classe". E' possibile? Nella normativa si intende veramente che una sola insegnante possa garantire contemporaneamente la lezione curricolare e il interventi di sostegno? La questione della contitolarità sta diventando un alibi per i dirigenti. Non avrebbe dunque fondamento giuridico il principio che, se in una classe con l'alunno disabile è prevista la compresenza di due insegnanti per un preciso numero di ore settimanali, chiunque sia la docente che va a sostituire, si sta comunque negando il sostegno all'alunno disabile e a tutta la classe?
Non siamo davanti al rischio futuro di classi con alunni disabili assegnati a docenti curricolari in possesso di specializzazione per il sostegno?
Ma intanto che faccio? Chiedo l'ordine di servizio scritto?
Aiutatemi!!!
Ho bisogno del vostro aiuto. C'è una nuova strategia messa in atto dai Dirigenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Ora non lo si ordina più all'insegnante di sostegno ma alla collega che svolge la lezione frontale in compresenza con lei. Il risultato è secondo me identico, la docente di sostegno rimane sola in classe con l'alunno disabile e tutti gli altri.
Ho protestato e mi hanno che in questo modo non veniva negato il sostegno all'alunno disabile e che la normativa lo permette "perchè l'insegnante di sostegno è contitolare della classe". E' possibile? Nella normativa si intende veramente che una sola insegnante possa garantire contemporaneamente la lezione curricolare e il interventi di sostegno? La questione della contitolarità sta diventando un alibi per i dirigenti. Non avrebbe dunque fondamento giuridico il principio che, se in una classe con l'alunno disabile è prevista la compresenza di due insegnanti per un preciso numero di ore settimanali, chiunque sia la docente che va a sostituire, si sta comunque negando il sostegno all'alunno disabile e a tutta la classe?
Non siamo davanti al rischio futuro di classi con alunni disabili assegnati a docenti curricolari in possesso di specializzazione per il sostegno?
Ma intanto che faccio? Chiedo l'ordine di servizio scritto?
Aiutatemi!!!
Comparetti Gianna- Nuovo member
- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Comparetti Gianna ha scritto:Ciao, sono un'infiltrata, sono un'insegnante "curricolare".
.. intanto benvenuta nel Forum, Gianna!!
.. .. ti chiederei la cortesia di non identificarti come 'infiltrata': qui siamo tutti colleghi, sostegno o non!!
Per le tue richieste, potresti cercare qui:
https://sostegno.forumattivo.com/le-leggi-e-le-news-f7/le-supplenze-note-di-chiarimento-t6.htm
e qui:
https://sostegno.forumattivo.com/le-leggi-e-le-news-f7/le-risposte-di-salvatore-nocera-link-t1369.htm
Fai sapere come va, ciao!
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Io sono stremata da una giornata in cui ho fatto 4 ore di supplenza nella classe in cui è inserito il mio alunno disabile, che, alla mancanza delle mie attenzioni, dovendo gestire la classe x ben 4 ore, ha dato di matto. Non so più cosa fare.... queste supplenze uccidono il nostro lavoro di docenti di sostegno...
Egle- Member
- Numero di messaggi : 72
Data d'iscrizione : 03.10.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
E questo perchè i dirigenti risparmiano sulla pelle dei nostri alunni....
Egle- Member
- Numero di messaggi : 72
Data d'iscrizione : 03.10.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Egle "Io sono stremata da una giornata in cui ho fatto 4 ore di supplenza nella classe in cui è inserito il mio alunno disabile, che, alla mancanza delle mie attenzioni, dovendo gestire la classe x ben 4 ore, ha dato di matto. Non so più cosa fare.... queste supplenze uccidono il nostro lavoro di docenti di sostegno..."
Stessa cosa successa a me oggi....2 ore di supplenza nella mia classe.
Risultato: ho trascurato la mia alunna che per ben 1 ora e mezza non ha fatto nulla (povera lei fa di tutto per aiutarmi e capisce la mia situazione nelle ore di supplenza!!), la classe non mi ascoltava e alla fine ho dovuto dare una nota a tutta la classe.
Per di più è arrivato il Preside a far star tranquilla (richiamato dagli schiamazzi) la classe e in quel momento volevo sprofondare...avrà pensato che non sono in grado di gestire la classe
Le supplenze sono un INCUBOOOOOO (scusate l'urlo virtuale!)
Cosa posso fare?!? alla fin fine chi ci va di mezzo è la mia alunna e mi dispiace tantissimo!!
abbraccio generale!!!
Stessa cosa successa a me oggi....2 ore di supplenza nella mia classe.
Risultato: ho trascurato la mia alunna che per ben 1 ora e mezza non ha fatto nulla (povera lei fa di tutto per aiutarmi e capisce la mia situazione nelle ore di supplenza!!), la classe non mi ascoltava e alla fine ho dovuto dare una nota a tutta la classe.
Per di più è arrivato il Preside a far star tranquilla (richiamato dagli schiamazzi) la classe e in quel momento volevo sprofondare...avrà pensato che non sono in grado di gestire la classe
Le supplenze sono un INCUBOOOOOO (scusate l'urlo virtuale!)
Cosa posso fare?!? alla fin fine chi ci va di mezzo è la mia alunna e mi dispiace tantissimo!!
abbraccio generale!!!
IrisBlu81- Member
- Numero di messaggi : 57
Data d'iscrizione : 05.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
..cara Iris, ti siamo tutte vicine, ma sei hai dato, fin dal passato, delle abitudini a considerarti e a farti trattare in un certo modo, difficilmente puoi cambiare le cose all'istante: prova a cominciare, gradualmente, a dire qualche no, motivandoli, con la tua esperienza di adesso e a far capire che sei disponibile, ma che non è giusto approfittarsi sempre e comunque della tua disponibilità.. e vedi le cose da un punto di vista positivo; mi sembra che sei la loro risorsa, in tutti i sensi e contano tutti molto su di te! Il lavoro privato, purtroppo, ha anche questi aspetti, scuola o non scuola.. giusto o sbagliato che sia.. ma anche nella pubblica succede: io ho dovuto imparare a tacere, a volte, su delle competenze che ho (extrascuola), per evitare che mi affibbiassero incarichi non graditi e non.. pagati.. in situazioni che non mi piacevano in partenza.. e guarda che anch'io sono una persona disponibile per tanti aspetti.. si deve valutare prima, se ci si riesce, perchè quando ci sei dentro, è molto più difficile uscirne..
.. sentiamo anche le altre colleghe, intanto buon lavoro, ciao!
.. sentiamo anche le altre colleghe, intanto buon lavoro, ciao!
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Purtroppo è vero ma quando ho iniziato il mio lavoro con quella classe (presi in 3 elementare!!) ero la loro assistente al gioco e non avrei mai immaginato di diventare anche la loro insegnante. Se lo avessi saputo non mi sarei comportata in un certo modo...per loro ero quella che li faceva giocare a palla prigioniera, a bandiera ecc....
Ho parlato molte volte alla classe spiegando che le cose sono cambiate ma non lo capiscono (o non vogliono capirlo). Fanno molto affidamento su di me e la cosa mi fa piacere ma quando ci sono le supplenze le cose cambiano: non mi danno retta e difficilmente riesco a farli lavorare!!
Anche altri colleghi sono intervenuti ma non c'è stato nulla da fare
Ho parlato molte volte alla classe spiegando che le cose sono cambiate ma non lo capiscono (o non vogliono capirlo). Fanno molto affidamento su di me e la cosa mi fa piacere ma quando ci sono le supplenze le cose cambiano: non mi danno retta e difficilmente riesco a farli lavorare!!
Anche altri colleghi sono intervenuti ma non c'è stato nulla da fare
IrisBlu81- Member
- Numero di messaggi : 57
Data d'iscrizione : 05.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
.. capisco, sì, mi riferivo soprattutto, però, ai rapporti intercorsi col datore di lavoro..IrisBlu81 ha scritto:.. Fanno molto affidamento su di me e la cosa mi fa piacere ma quando ci sono le supplenze le cose cambiano: non mi danno retta e difficilmente riesco a farli lavorare!!
Anche altri colleghi sono intervenuti ma non c'è stato nulla da fare
..per le supplenze, invece, non ci sono altre figure come te nella scuola? perchè se sì, potreste interscambiarvi e lavorare, in caso di necessità e se siete tutti d'accordo, sulle rispettive classi, dove le vostre figure avrebbero agli occhi degli alunni una percezione più professionale e forse potreste limitare le conseguenze negative e i vostri alunni disabili, invece, potrebbero avere comunque una figura di riferimento..
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Cara Iris, capisco quanto sia frustrante vivere situazioni simili, ci siamo passati e ci passiamo un pò tutti! Hai provato a cambiare radicalmente atteggiamento? Ad essere più distaccata? Ad intervenire anche sui genitori?
Egle- Member
- Numero di messaggi : 72
Data d'iscrizione : 03.10.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
Nelle medie dove sono io ci sono solo 3 insegnanti di sostegno e io sono quella che lavora tutte le 30 ore. Le altre lavorano circa 10/12 ore e non sempre riescono ad aiutarmi (anche loro hanno lo stesso problema!!)anche perchè capita che quando io ho bisogno loro non ci sono
Ho iniziato a dare le note (2 note di classe in poco tempo) e se non bastasse passerò alle note sui libretti....
Cambiare atteggiamento? ci proverò
Il preside inoltre dice che io non devo fare le supplenze, il vice preside invece dice di si perchè l'insegnante di sostegno è sulla classe.
Ma mettersi d'accordo no?!?
Ho iniziato a dare le note (2 note di classe in poco tempo) e se non bastasse passerò alle note sui libretti....
Cambiare atteggiamento? ci proverò
Il preside inoltre dice che io non devo fare le supplenze, il vice preside invece dice di si perchè l'insegnante di sostegno è sulla classe.
Ma mettersi d'accordo no?!?
IrisBlu81- Member
- Numero di messaggi : 57
Data d'iscrizione : 05.11.10
Re: LE SUPPLENZE NOTE DI CHIARIMENTO
.. non sei più quella di prima evidentemente: prima accettavi tutto incondizionatamente, adesso vorresti mettere dei paletti perchè non ne puoi più! .. quando si è dato tanto, è giusto cominciare a chiedere qualcosa in cambio! :bball: e soprattutto non tenerti tutto dentro: le stesse cose che racconti a noi, è giusto farle conoscere nell'ambiente in cui lavori, a colleghi, superiori, vice e non, e che tutti si attivino per darti una mano..
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
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