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SOS Normativa supplenze
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SOS Normativa supplenze
Salve a tutti,è la prima volta che partecipo al forum e vorrei il vostro parere e una vostra consulenza per risolvere un problema rilevante.
Ho cambiato scuola e si è ripresentato il vecchio problema delle supplenze:sono stata costretta ad abbandonare la classe e l'alunno che affianco per supplire un' insegnante di classe e,più volte,un'insegnante di sostegno assente; ho protestato e chiesto disposizioni scritte, ma non è servito a nulla.
Mi accingevo a scrivere una lettera al dirigente in cui chiedevo conto degli ordini che mi erano stati dati per le vie brevi dalle sue collaboratrici, quando nel collegio docenti il preside ha ammesso l'errore riguardo la sostituzione dell'insegnante curricolare, ma ha sostenuto che è nei suoi pieni poteri usare parte dell'orario di un'insegnante di sostegno per farle sostituire un'altra collega di sostegno assente . Ha aggiunto che potrà dare disposizioni di questo tipo seguendo solo il suo criterio di giudizio e la sua scelta non è sindacabile. Alla mia richiesta di esplicitare, discutere ed ufficializzare i criteri e le modalità in base alle quali possa essere condotta questa scelta, mi è stata fornita all'incirca la seguente risposta:"Lei può anche inoltrare una richiesta di questo tipo tramite la sua RSU, ma sappia sin da ora che io la boccerò e non la farò passare."
Vi chiedo dunque se il Dirigente può disporre delle ore di sostegno assegnate ad un bimbo ad inizio anno e , all'occorrenza, stornarle su un altro bimbo in supplenza delle colleghe di sostegno assenti senza che ci si possa opporre.
Ho letto la nota ministeriale prot n. 4274 del 4 Agosto 2009 dove si parla di "progetto di integrazione" da cui l'insegnante di sostegno non può essere distolto; ci si riferisce al P.E.I dei singoli bimbi stilato dal consiglio di classe ad inizio anno o alla progettazione di istituto riguardante l'integrazione? Nel primo caso la sostituzione chiestami sarebbe scorretta, se non illegale; ma nel secondo caso potrebbe aver ragione il preside e dovrei sacrificare le ore dedicate ai bambini che affianco per fare "assistenza" al solo fine di risolvere problemi "organizzativi" contingenti in classi di cui non conosco nè i percorsi di integrazione progettati nè le modalità attuative degli stessi.
Inoltre, cosa ben più grave, le attività di sostegno sarebbero in balia delle decisioni puramente discrezionali di una persona che poco o nulla può sapere della reale situazione dei percorsi di integrazione di ogni singolo alunno in situazione di difficoltà.
p.s. : non posso contare sull'aiuto della funzione strumentale che si occupa del sostegno poichè è lei che chiede alle insegnanti di lasciare le proprie classi per sostituire le colleghe.
Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
Ho cambiato scuola e si è ripresentato il vecchio problema delle supplenze:sono stata costretta ad abbandonare la classe e l'alunno che affianco per supplire un' insegnante di classe e,più volte,un'insegnante di sostegno assente; ho protestato e chiesto disposizioni scritte, ma non è servito a nulla.
Mi accingevo a scrivere una lettera al dirigente in cui chiedevo conto degli ordini che mi erano stati dati per le vie brevi dalle sue collaboratrici, quando nel collegio docenti il preside ha ammesso l'errore riguardo la sostituzione dell'insegnante curricolare, ma ha sostenuto che è nei suoi pieni poteri usare parte dell'orario di un'insegnante di sostegno per farle sostituire un'altra collega di sostegno assente . Ha aggiunto che potrà dare disposizioni di questo tipo seguendo solo il suo criterio di giudizio e la sua scelta non è sindacabile. Alla mia richiesta di esplicitare, discutere ed ufficializzare i criteri e le modalità in base alle quali possa essere condotta questa scelta, mi è stata fornita all'incirca la seguente risposta:"Lei può anche inoltrare una richiesta di questo tipo tramite la sua RSU, ma sappia sin da ora che io la boccerò e non la farò passare."
Vi chiedo dunque se il Dirigente può disporre delle ore di sostegno assegnate ad un bimbo ad inizio anno e , all'occorrenza, stornarle su un altro bimbo in supplenza delle colleghe di sostegno assenti senza che ci si possa opporre.
Ho letto la nota ministeriale prot n. 4274 del 4 Agosto 2009 dove si parla di "progetto di integrazione" da cui l'insegnante di sostegno non può essere distolto; ci si riferisce al P.E.I dei singoli bimbi stilato dal consiglio di classe ad inizio anno o alla progettazione di istituto riguardante l'integrazione? Nel primo caso la sostituzione chiestami sarebbe scorretta, se non illegale; ma nel secondo caso potrebbe aver ragione il preside e dovrei sacrificare le ore dedicate ai bambini che affianco per fare "assistenza" al solo fine di risolvere problemi "organizzativi" contingenti in classi di cui non conosco nè i percorsi di integrazione progettati nè le modalità attuative degli stessi.
Inoltre, cosa ben più grave, le attività di sostegno sarebbero in balia delle decisioni puramente discrezionali di una persona che poco o nulla può sapere della reale situazione dei percorsi di integrazione di ogni singolo alunno in situazione di difficoltà.
p.s. : non posso contare sull'aiuto della funzione strumentale che si occupa del sostegno poichè è lei che chiede alle insegnanti di lasciare le proprie classi per sostituire le colleghe.
Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
barbi- Nuovo member
- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 27.10.09
Re: SOS Normativa supplenze
ho bisogno di un'informazione ma sono nuova e ho difficoltà se scrivo qui qualcuno mi risponderà?
antonella marciante- Nuovo member
- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.11.09
punteggi mobilità
Gentili colleghi/ghe,
avrei bisogno di una vostra consulenza sulla circolare inerente alla mobilità e alle graduatorie interne degli eventuali perdenti posto. Sono in ruolo da 4 anni e ancora non mi è chiaro il discorso del nostro punteggio per il trasferimento e per la graduatoria d'istituto. Leggendo varie tabelle e note ai titoli di servizio il nostro punteggio andrebbe raddoppiato per gli anni effettivi di ruolo. Ultimamente ho scoperto che forse anche il punteggio preruolo andrebbe raddoppiato. Qualcuno può illuminarmi, visto che la segreteria non ci riesce?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Paola
avrei bisogno di una vostra consulenza sulla circolare inerente alla mobilità e alle graduatorie interne degli eventuali perdenti posto. Sono in ruolo da 4 anni e ancora non mi è chiaro il discorso del nostro punteggio per il trasferimento e per la graduatoria d'istituto. Leggendo varie tabelle e note ai titoli di servizio il nostro punteggio andrebbe raddoppiato per gli anni effettivi di ruolo. Ultimamente ho scoperto che forse anche il punteggio preruolo andrebbe raddoppiato. Qualcuno può illuminarmi, visto che la segreteria non ci riesce?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Paola
pa72- Nuovo member
- Numero di messaggi : 1
Data d'iscrizione : 30.11.09
Re: SOS Normativa supplenze
pa72 ha scritto:Gentili colleghi/ghe,
avrei bisogno di una vostra consulenza sulla circolare inerente alla mobilità e alle graduatorie interne degli eventuali perdenti posto. Sono in ruolo da 4 anni e ancora non mi è chiaro il discorso del nostro punteggio per il trasferimento e per la graduatoria d'istituto. Leggendo varie tabelle e note ai titoli di servizio il nostro punteggio andrebbe raddoppiato per gli anni effettivi di ruolo. Ultimamente ho scoperto che forse anche il punteggio preruolo andrebbe raddoppiato. Qualcuno può illuminarmi, visto che la segreteria non ci riesce?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Paola
... te la devo riguardare, a volo ti dico : per i trasferimenti gli anni pre-ruoli sono stati considerati doppi su sostegno e con il possesso del titolo.Questo te lo dico con sicurezza perchè quest'anno, essendo entrata di ruolo, ho dovuto fare la domanda di tresferimento per avere la sede definitiva.
Re: SOS Normativa supplenze
barbi ha scritto:Salve a tutti,è la prima volta che partecipo al forum e vorrei il vostro parere e una vostra consulenza per risolvere un problema rilevante.
Ho cambiato scuola e si è ripresentato il vecchio problema delle supplenze:sono stata costretta ad abbandonare la classe e l'alunno che affianco per supplire un' insegnante di classe e,più volte,un'insegnante di sostegno assente; ho protestato e chiesto disposizioni scritte, ma non è servito a nulla.
Mi accingevo a scrivere una lettera al dirigente in cui chiedevo conto degli ordini che mi erano stati dati per le vie brevi dalle sue collaboratrici, quando nel collegio docenti il preside ha ammesso l'errore riguardo la sostituzione dell'insegnante curricolare, ma ha sostenuto che è nei suoi pieni poteri usare parte dell'orario di un'insegnante di sostegno per farle sostituire un'altra collega di sostegno assente . Ha aggiunto che potrà dare disposizioni di questo tipo seguendo solo il suo criterio di giudizio e la sua scelta non è sindacabile. Alla mia richiesta di esplicitare, discutere ed ufficializzare i criteri e le modalità in base alle quali possa essere condotta questa scelta, mi è stata fornita all'incirca la seguente risposta:"Lei può anche inoltrare una richiesta di questo tipo tramite la sua RSU, ma sappia sin da ora che io la boccerò e non la farò passare."
Vi chiedo dunque se il Dirigente può disporre delle ore di sostegno assegnate ad un bimbo ad inizio anno e , all'occorrenza, stornarle su un altro bimbo in supplenza delle colleghe di sostegno assenti senza che ci si possa opporre.
Ho letto la nota ministeriale prot n. 4274 del 4 Agosto 2009 dove si parla di "progetto di integrazione" da cui l'insegnante di sostegno non può essere distolto; ci si riferisce al P.E.I dei singoli bimbi stilato dal consiglio di classe ad inizio anno o alla progettazione di istituto riguardante l'integrazione? Nel primo caso la sostituzione chiestami sarebbe scorretta, se non illegale; ma nel secondo caso potrebbe aver ragione il preside e dovrei sacrificare le ore dedicate ai bambini che affianco per fare "assistenza" al solo fine di risolvere problemi "organizzativi" contingenti in classi di cui non conosco nè i percorsi di integrazione progettati nè le modalità attuative degli stessi.
Inoltre, cosa ben più grave, le attività di sostegno sarebbero in balia delle decisioni puramente discrezionali di una persona che poco o nulla può sapere della reale situazione dei percorsi di integrazione di ogni singolo alunno in situazione di difficoltà.
p.s. : non posso contare sull'aiuto della funzione strumentale che si occupa del sostegno poichè è lei che chiede alle insegnanti di lasciare le proprie classi per sostituire le colleghe.
Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi
Ciao, le informazioni che sto per darti le ho ricavate spulciando in rete, su un sito in cui risponde un avvocato, ma non ricordo più l'indirizzo web e se vuoi puoi ricontrollare con gli estremi di legge per sinceratene..
Ai sensi del DPR 417/74 Art. 62, della L. 104/92 art.13 e D.M del 9/07/92, la supplenza nella classe di cui si è cotitolari è legittima se avviene nelle ore in cui si è compresenti o in quelle in cui si è "a disposizione" (ore buche ad esempio e non in quelle in cui si è impegnati con un altro ragazzo in altra classe).
Ai sensi della L. 104/92 art.13 c.6 e ai sensi della Legge Finanziaria 289/02 art. 35 c. 7, l'utilizzazione del docente di sostegno per supplenze in altra classe è leggittima SOLO se:
1) l'alunno con sostegno è assente
2) non è sistematica ma solo una tantum
Se così non fosse il DS farebbe una richiestaillegittima al suo dipendente (docente):
1)Se il docente/ dipendente da seguito a tale richiesta orale è responsabile civilmente e quindi denunciabile dai genitori dell'alunno per CONNIVENZA ai sensi delle suddette leggi e Lesione del diritto allo studio sancito dalla Costituzione (artt. 3 e 38); se inoltre maleauguratamente dovesse accadere qualcosa al ragazzo mentre il docente non è in classe, questo è responsabile anche PENALMENTE!!!
2) il docente/dipendente può pretendere un ordine di servizio scritto per tutelarsi da richieste che ritiene illegittime; Ai sensi del DPR 53 sulla Dirigenza, l'ordine di servizio orale è infatti valido solo se il dipendente ritiene la richiesta leggittima per cui se così non fosse si ha il diritto di non ottemperare alla richiesta del DS salvo che egli non "richieda" per iscritto!
Se il DS firma un ordine di servizio scritto, il dipendente deve obbedire ma è sollevato dalle eventuali responsabilità derivanti.
Il DS che sottoscrive un ordine di servizio scritto in cui si richiede al dipendente un prestazione illegittima, fornisce la prova di un ABUSO di POTERE, ovvero di un REATO!! ed è quindi penalmente perseguibile oltre che civilmente in quanto sembra sia anche un ILLECITO CONTABILE (perché risparmia non chiamando supplenti da GI).
Se il tuo DS conosce fin dove arrivano i suoi pieni poteri non firmerà mai un ordine di servizio scritto e tu potrai rifiutarti leggittimamente di ottemperare alle sue richieste orali, ritenendole illegittime.
Spero di esserti stata utile.
Monica
monicap75- Nuovo member
- Numero di messaggi : 3
Data d'iscrizione : 22.10.09
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