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Esame di terza media: Diploma o attestato?
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Esame di terza media: Diploma o attestato?
Salve,
sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Quest'anno seguo due alunne entrambe di terza media, una affetta da sindrome di Down, l'altra affetta da una rara sindrome congenita di natura neurologica. Entrambe presentano un ritardo mentale di grado medio-grave.
Sebbene il significativo ritardo mentale delle alunne renda parecchio difficile mantenere contatti con la programmazione di classe, tuttavia, nel redigere il P.E.I., ho cercato,per quanto possibile,di agganciarmi alla programmazione di classe. Però ciò non è stato possibile per tutte le discipline, sia per la complessità di alcuni contenuti, sia perché le ragazze non hanno mostrato nessun interesse verso i concetti di alcune discipline, anche presentati in forma elementare ( tanto per fare un esempio: educazione tecnica dove il programma prevede lo studio dell'energia elettrica, delle varie fonti di energia e funzionamento dei diversi tipi di centrali), ma questa difficoltà l'ho riscontrata anche in altre discipline come la matematica, la storia etc...Dinanzi ad una situazione di questo tipo, io stessa, con l'approvazione degli altri colleghi, ho ritenuto opportuno, viste le inclinazioni delle alunne, non proporre contenuti ai quali loro non erano per nulla interessate e che non potevano avere per loro una evidente utilità, e ho, in alternativa, proposto attività più legate ai loro bisogni concreti e volte al raggiungimento di una maggiore autonomia personale e sociale: migliorare la grafia, imparare a riconoscere monete e banconote, imparare a leggere l'orologio.
Il quesito che qui voglio porre riguarda la conclusione del percorso di studi delle due alunne, facendo presente che si tratta di scuola media: le alunne hanno diritto ad acquisire il diploma di licenza media( e quindi devono sostenere l'esame a tutti gli effetti, con prove differenziate) oppure sono nella condizione in cui spetta l'attestato di credito formativo ( quindi non dovranno sostenere l'esame)?
Ho consultato la relativa normativa (O.M. 90/2001; art.9. dpr. 122/2009) e mi pare di aver capito che la decisione se far svolgere l'esame o meno , spetta al Consiglio di classe. Ma quello che non capito è: in base a quali criteri il Consiglio di classe deve decidere se far svolgere l'esame o meno e quindi se dare il diploma o l'attestato? Mentre alla scuola superiore il criterio è la rispondenza tra programmi ministeriali e preparazione dell'alunno, mi pare che per la scuola media tale criterio non sia valido; e allora su quali basi si decide?
Ringrazio in anticipo chi di voi volesse darmi delucidazioni in merito ed eventualmente indicarmi dei riferimenti normativi che possano chiarire il punto in questione.
sono un'insegnante di sostegno di scuola media. Quest'anno seguo due alunne entrambe di terza media, una affetta da sindrome di Down, l'altra affetta da una rara sindrome congenita di natura neurologica. Entrambe presentano un ritardo mentale di grado medio-grave.
Sebbene il significativo ritardo mentale delle alunne renda parecchio difficile mantenere contatti con la programmazione di classe, tuttavia, nel redigere il P.E.I., ho cercato,per quanto possibile,di agganciarmi alla programmazione di classe. Però ciò non è stato possibile per tutte le discipline, sia per la complessità di alcuni contenuti, sia perché le ragazze non hanno mostrato nessun interesse verso i concetti di alcune discipline, anche presentati in forma elementare ( tanto per fare un esempio: educazione tecnica dove il programma prevede lo studio dell'energia elettrica, delle varie fonti di energia e funzionamento dei diversi tipi di centrali), ma questa difficoltà l'ho riscontrata anche in altre discipline come la matematica, la storia etc...Dinanzi ad una situazione di questo tipo, io stessa, con l'approvazione degli altri colleghi, ho ritenuto opportuno, viste le inclinazioni delle alunne, non proporre contenuti ai quali loro non erano per nulla interessate e che non potevano avere per loro una evidente utilità, e ho, in alternativa, proposto attività più legate ai loro bisogni concreti e volte al raggiungimento di una maggiore autonomia personale e sociale: migliorare la grafia, imparare a riconoscere monete e banconote, imparare a leggere l'orologio.
Il quesito che qui voglio porre riguarda la conclusione del percorso di studi delle due alunne, facendo presente che si tratta di scuola media: le alunne hanno diritto ad acquisire il diploma di licenza media( e quindi devono sostenere l'esame a tutti gli effetti, con prove differenziate) oppure sono nella condizione in cui spetta l'attestato di credito formativo ( quindi non dovranno sostenere l'esame)?
Ho consultato la relativa normativa (O.M. 90/2001; art.9. dpr. 122/2009) e mi pare di aver capito che la decisione se far svolgere l'esame o meno , spetta al Consiglio di classe. Ma quello che non capito è: in base a quali criteri il Consiglio di classe deve decidere se far svolgere l'esame o meno e quindi se dare il diploma o l'attestato? Mentre alla scuola superiore il criterio è la rispondenza tra programmi ministeriali e preparazione dell'alunno, mi pare che per la scuola media tale criterio non sia valido; e allora su quali basi si decide?
Ringrazio in anticipo chi di voi volesse darmi delucidazioni in merito ed eventualmente indicarmi dei riferimenti normativi che possano chiarire il punto in questione.
diamantina- Nuovo member
- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.02.14
Re: Esame di terza media: Diploma o attestato?
Io aggiungerei che spetta anche alla famiglia tale decisione. Io sono dell'idea che è sempre meglio fare l'esame se gli alunni sono in grado di scrivere, almeno un minimo. Se guardi le mie presentazioni nella sezione dei materiali, trovi argomenti trattati in maniera molto semplice, era per un ritardo medio grave, anche se per un alunno molto motivato
Meri Meri- Member
- Numero di messaggi : 79
Data d'iscrizione : 20.04.12
Re: Esame di terza media: Diploma o attestato?
L’art. 11, comma 12 dell’O.M. n.90 del 21 maggio 2001 (confermato dall'O.M. n. 56 del 23
maggio 2002) prevede, adesso, che “ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del
PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso
agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è
titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.
Il comma 2 dell’articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell’obbligo siano «predisposte [...] prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest’ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell’attestato deve essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html
E per concludere:
DPR 122/09
Articolo 9
Valutazione degli alunni con disabilita’
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
maggio 2002) prevede, adesso, che “ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del
PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso
agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è
titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.
Il comma 2 dell’articolo 16 della Legge 104/92 stabilisce esattamente che nella scuola dell’obbligo siano «predisposte [...] prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest’ultimo provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell’attestato deve essere considerato come un caso del tutto eccezionale.
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html
E per concludere:
DPR 122/09
Articolo 9
Valutazione degli alunni con disabilita’
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e
successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
antonellorapuano- Nuovo member
- Numero di messaggi : 1
Data d'iscrizione : 20.02.12
Re: Esame di terza media: Diploma o attestato?
Ringrazio entrambi per il prezioso contributo. La normativa richiamata da te, antonellorapuano, è completa ed esaustiva, mi ha chiarito molto le idee . Anche il tuo intervento Meri Meri mi è stato utile e mi ha fornito ottimi spunti per iniziare a preparare il lavoro da presentare all'esame. Grazie ancora.
diamantina- Nuovo member
- Numero di messaggi : 2
Data d'iscrizione : 03.02.14
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