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LE CLASSI E IL NUMERO DI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
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LE CLASSI E IL NUMERO DI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI
Sostegno e numero di alunni per classe:
(a cura di Salvatore Nocera*)
Forse è presto per dirlo, ma analizzare
una recente Circolare Ministeriale che si occupa di tali questioni può
essere già utile, anche se quel documento non tiene ancora conto della
fondamentale Sentenza prodotta alla fine di febbraio dalla Corte
Costituzionale - vero e proprio "punto fermo" nel riaffermare il diritto
allo studio degli alunni con disabilità - limitandosi a preannunciare
un'ulteriore specifica Circolare sul sostegno, conseguente proprio a
quella Sentenza
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 13 aprile scorso la Circolare n. 37/10, concernente gli organici per il prossimo anno scolastico 2010-2011,
documento che cita tutta la normativa relativa all’ordinamento
scolastico conseguente alle riforme degli ultimi anni, ivi comprese le
norme abrogate sul numero massimo di alunni con disabilità nella stessa
classe e che si conclude con l’insistenza sulla necessità del raggiungimento dei risparmi previsti.
Essa però, nel preannunciare un'apposita circolare sull'assegnazione delle ore di sostegno, conseguente alla Sentenza n. 80/10 della
Corte Costituzionale (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale I Serie
Speciale, n. 9, 3 marzo 2010), dedica un paragrafo proprio a
quest'ultima e sembra quindi opportuno riportare qualche importante
passaggio.
Innanzitutto nella Circolare si precisa che il
ripristino delle deroghe consiste in «ore aggiuntive di sostegno» e ciò
fuga il timore che queste potessero essere ricavate sottraendole ad alunni con disabilità certificata, ma non versanti in situazione di gravità.
Ecco
un primo passaggio che spiega le tabelle allegate recanti i posti in
organico di diritto: «Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata
nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga
da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre
2002 n° 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap».
Qui, con la Legge 289/02, si fa espresso riferimento all’obbligo dell'Amministrazione di assegnare le deroghe,
precisando che esse debbono essere commisurate alle «effettive
esigenze» dell’alunno, con riguardo alla «specifica tipologia di
minorazione». Ad esempio disabilità intellettiva, sensoriale, relazionale o pluriminorazione.
Un altro passaggio interessante riguarda poi il numero massimo degli alunni per classe:
«Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di
scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione
nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la
formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Osservazioni
Secondo quest'ultima precisazione, riguardante il numero degli alunni, a nostro avviso, in tali classi, non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Quanto al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida
Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può
ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate,
che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.
Per
quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe
in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso
possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve".
Infine, rispetto al richiamo conclusivo della Circolare al raggiungimento dei risparmi con la formulazione di tutti gli organici,
ci si permette di ricordare che la citata fondamentale Sentenza 80/10
della Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribadito il principio che i
tagli alle spese non possono comprimere il nucleo essenziale dei
diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli
alunni con disabilità. Osservazioni, queste, che sarebbero state
superflue se la Circolare del 13 aprile fosse stata più precisa in merito. Ci si augura che lo sia quella preannunciata.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con
alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per
gentile concessione.
(da Superando.it)
(aprile 2010)
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