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qual è il numero di alunni massimo consentito in sezione (sc. Infanzia) in presenza di un disabile?
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qual è il numero di alunni massimo consentito in sezione (sc. Infanzia) in presenza di un disabile?
Qual'è la normativa più recente,in riferimento al numero massimo di bambini in sezione,in presenza di un bambino diversamente abile, nella scuola dell'infanzia? Grazie
Ultima modifica di leterbuck il Gio Nov 03, 2011 7:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : ampliato titolo per favorire la ricerca)
Elia Maria Rosa- Nuovo member
- Numero di messaggi : 7
Data d'iscrizione : 04.09.10
Re: qual è il numero di alunni massimo consentito in sezione (sc. Infanzia) in presenza di un disabile?
dal blog Didaweb:
Circolare n. 37/10
“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”
Di conseguenza non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Quanto al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.
Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve".
Circolare n. 37/10
“Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”
Di conseguenza non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Quanto al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.
Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve".
Re: qual è il numero di alunni massimo consentito in sezione (sc. Infanzia) in presenza di un disabile?
da Superando (aprile 2010)
Sostegno e numero di alunni per classe: cosa porterà il nuovo anno scolastico?
(a cura di Salvatore Nocera*)
Forse è presto per dirlo, ma analizzare una recente Circolare Ministeriale che si occupa di tali questioni può essere già utile, anche se quel documento non tiene ancora conto della fondamentale Sentenza prodotta alla fine di febbraio dalla Corte Costituzionale - vero e proprio "punto fermo" nel riaffermare il diritto allo studio degli alunni con disabilità - limitandosi a preannunciare un'ulteriore specifica Circolare sul sostegno, conseguente proprio a quella Sentenza
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 13 aprile scorso la Circolare n. 37/10, concernente gli organici per il prossimo anno scolastico 2010-2011, documento che cita tutta la normativa relativa all’ordinamento scolastico conseguente alle riforme degli ultimi anni, ivi comprese le norme abrogate sul numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe e che si conclude con l’insistenza sulla necessità del raggiungimento dei risparmi previsti.
Ragazzina in carrozzina insieme a compagne di scuola
Essa però, nel preannunciare un'apposita circolare sull'assegnazione delle ore di sostegno, conseguente alla Sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale I Serie Speciale, n. 9, 3 marzo 2010), dedica un paragrafo proprio a quest'ultima e sembra quindi opportuno riportare qualche importante passaggio.
Innanzitutto nella Circolare si precisa che il ripristino delle deroghe consiste in «ore aggiuntive di sostegno» e ciò fuga il timore che queste potessero essere ricavate sottraendole ad alunni con disabilità certificata, ma non versanti in situazione di gravità.
Ecco un primo passaggio che spiega le tabelle allegate recanti i posti in organico di diritto: «Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n° 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap».
Qui, con la Legge 289/02, si fa espresso riferimento all’obbligo dell'Amministrazione di assegnare le deroghe, precisando che esse debbono essere commisurate alle «effettive esigenze» dell’alunno, con riguardo alla «specifica tipologia di minorazione». Ad esempio disabilità intellettiva, sensoriale, relazionale o pluriminorazione.
Un altro passaggio interessante riguarda poi il numero massimo degli alunni per classe: «Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Osservazioni
Secondo quest'ultima precisazione, riguardante il numero degli alunni, a nostro avviso, in tali classi, non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Quanto al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.
Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve".
Infine, rispetto al richiamo conclusivo della Circolare al raggiungimento dei risparmi con la formulazione di tutti gli organici, ci si permette di ricordare che la citata fondamentale Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribadito il principio che i tagli alle spese non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità. Osservazioni, queste, che sarebbero state superflue se la Circolare del 13 aprile fosse stata più precisa in merito. Ci si augura che lo sia quella preannunciata.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
Sostegno e numero di alunni per classe: cosa porterà il nuovo anno scolastico?
(a cura di Salvatore Nocera*)
Forse è presto per dirlo, ma analizzare una recente Circolare Ministeriale che si occupa di tali questioni può essere già utile, anche se quel documento non tiene ancora conto della fondamentale Sentenza prodotta alla fine di febbraio dalla Corte Costituzionale - vero e proprio "punto fermo" nel riaffermare il diritto allo studio degli alunni con disabilità - limitandosi a preannunciare un'ulteriore specifica Circolare sul sostegno, conseguente proprio a quella Sentenza
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 13 aprile scorso la Circolare n. 37/10, concernente gli organici per il prossimo anno scolastico 2010-2011, documento che cita tutta la normativa relativa all’ordinamento scolastico conseguente alle riforme degli ultimi anni, ivi comprese le norme abrogate sul numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe e che si conclude con l’insistenza sulla necessità del raggiungimento dei risparmi previsti.
Ragazzina in carrozzina insieme a compagne di scuola
Essa però, nel preannunciare un'apposita circolare sull'assegnazione delle ore di sostegno, conseguente alla Sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale I Serie Speciale, n. 9, 3 marzo 2010), dedica un paragrafo proprio a quest'ultima e sembra quindi opportuno riportare qualche importante passaggio.
Innanzitutto nella Circolare si precisa che il ripristino delle deroghe consiste in «ore aggiuntive di sostegno» e ciò fuga il timore che queste potessero essere ricavate sottraendole ad alunni con disabilità certificata, ma non versanti in situazione di gravità.
Ecco un primo passaggio che spiega le tabelle allegate recanti i posti in organico di diritto: «Ovviamente, alla complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare, da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n° 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n° 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap».
Qui, con la Legge 289/02, si fa espresso riferimento all’obbligo dell'Amministrazione di assegnare le deroghe, precisando che esse debbono essere commisurate alle «effettive esigenze» dell’alunno, con riguardo alla «specifica tipologia di minorazione». Ad esempio disabilità intellettiva, sensoriale, relazionale o pluriminorazione.
Un altro passaggio interessante riguarda poi il numero massimo degli alunni per classe: «Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Osservazioni
Secondo quest'ultima precisazione, riguardante il numero degli alunni, a nostro avviso, in tali classi, non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Quanto al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, la Circolare nulla dice. E tuttavia, in forza delle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla base delle esperienze maturate, che essi non debbano superare il numero di due alunni con disabilità non grave.
Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09), in presenza al massimo di due alunni certificati come "lievi" e non più di venticinque alunni in presenza di un alunno certificato come "lieve".
Infine, rispetto al richiamo conclusivo della Circolare al raggiungimento dei risparmi con la formulazione di tutti gli organici, ci si permette di ricordare che la citata fondamentale Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribadito il principio che i tagli alle spese non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente garantiti come quello allo studio degli alunni con disabilità. Osservazioni, queste, che sarebbero state superflue se la Circolare del 13 aprile fosse stata più precisa in merito. Ci si augura che lo sia quella preannunciata.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
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