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LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
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gabina
Maestra Gabriella
6 partecipanti
S.O.S SOSTEGNO :: PROVE D'INGRESSO, PEI, GRIGLIE DI OSSERVAZIONE, SCHEDE DI MONITORAGGIO, VERIFICHE, RELAZIONE FINALE :: VERIFICHE , VALUTAZIONE ed ESAMI
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LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
A fine gennaio , come ogni anno, è il momento della valutazione dei ragazzi.
Ricordiamoci che ...
La valutazione didattica è un diritto
I ragazzi, anche quelli con disabilità intellettiva, devono essere valutati se hanno regolarmente frequentato le lezioni scolastiche. I docenti hanno il dovere di attribuire una votazione, come stabilito da un'ordinanza.
Per gli alunni con disabilità ciò è un diritto, corrispondente ad un preciso dovere dei docenti, come espressamente detto nell’ordinanza n. 90/01 all’art 15 comma 2, che, per informazione, si riporta qui di seguito:
Valutazione degli alunni in situazione di handicap
[…]
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.
Ricordiamoci che ...
La valutazione didattica è un diritto
I ragazzi, anche quelli con disabilità intellettiva, devono essere valutati se hanno regolarmente frequentato le lezioni scolastiche. I docenti hanno il dovere di attribuire una votazione, come stabilito da un'ordinanza.
Per gli alunni con disabilità ciò è un diritto, corrispondente ad un preciso dovere dei docenti, come espressamente detto nell’ordinanza n. 90/01 all’art 15 comma 2, che, per informazione, si riporta qui di seguito:
Valutazione degli alunni in situazione di handicap
[…]
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.
Ultima modifica di Admin il Gio Gen 22, 2009 4:39 pm - modificato 1 volta.
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Invece clikkando QUI vi si apre una presentazione in power point che riassume tutta la normativa vigente per le valutazioni e gli scrutini nel ciclo dei vari ordini scolastici.
gabina- Advanced Member
- Numero di messaggi : 151
Data d'iscrizione : 20.11.08
LIBRI SULLA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Valutare gli alunni in situazione di handicap
Aspetti formali e individualizzazione
Valutare non è un atto che si risolve nell’attribuzione di un "semplice" giudizio di merito sui risultati raggiunti da un alunno. Esso non ha quindi una funzione solo selettiva, ma deve informare sull’iter della formazione e dell’evoluzione, regolando la didattica e le strategie educative e tenendo sempre conto delle caratteristiche e delle situazioni individuali degli alunni.Gli strumenti ufficiali (schede) per la valutazione attualmente in uso nei due ordini di scuola dell’obbligo e destinati a tutti gli allievi possono essere utilizzati anche per i compagni in situazione di handicap? Come valutare in modo pedagogicamente e formalmente corretto gli apprendimenti degli alunni in situazione di handicap nella scuola elementare e media?
Quali sono i raccordi possibili tra i documenti che accompagnano il processo di integrazione scolastica (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato) e i normali strumenti per la valutazione di tutti gli alunni?
Il volume cerca di rispondere a questi e ad altri interrogativi attraverso una lettura pedagogica delle disposizioni vigenti e un’analisi dei più utili approcci metodologici: la programmazione per obiettivi, per concetti, per sfondi, per situazioni e il metodo della "postprogrammazione".
Contenuti :
- Valutazione formativa e qualità dell'istruzione
- Attenzione alle diversità e valutazione individualizzata
- Handicap e valutazione nella normativa vigente
- Dalla programmazione collegiale alla contitolarità della valutazione
- Individualizzazione e obiettivi comuni della classe
- Individualizzazione ed eterocronia nello sviluppo
- L'individualizzazione nella normativa vigente
- Piano educativo individualizzato e raccordi con altri strumenti
- Handicap e valutazione nei documenti in uso: documento di valutazione per la scuola elementare, scheda di valutazione per la scuola media
- Valutazione e orientamento
- Valutazione e secondaria superiore
Rivolto a :
Insegnanti di sostegno
per SFOGLIARE ALCUNE PAGINE
QUI
gabina- Advanced Member
- Numero di messaggi : 151
Data d'iscrizione : 20.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Mi è piaciuta la considerazione sulla VALUTAZIONE fatta dall'IPSSCTS "G.Pessina" che vi riporto testualmente:
Valutazione degli alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo.
Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite.
Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni.
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali.
Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.
Valutazione degli alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo.
Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite.
Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni.
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali.
Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.
gabina- Advanced Member
- Numero di messaggi : 151
Data d'iscrizione : 20.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
online c'è la pagella di prima (PRIMARIA) messa dai genitori, per chi vuol farsi un'idea:
http://autismo.inews.it/scuolaautismo/pagella_andrea.htm
http://autismo.inews.it/scuolaautismo/pagella_andrea.htm
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Conferenza 5 dicembre 2003, sala magna UTS "Arduino"
"Valutazione e valorizzazione degli allievi disabili"
http://www.necessitaeducativespeciali.it/leggi/valutare.doc
"Valutazione e valorizzazione degli allievi disabili"
http://www.necessitaeducativespeciali.it/leggi/valutare.doc
Ultima modifica di leterbuck il Dom Feb 12, 2012 8:10 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto commento al link)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
schema valutazione scuola secondaria di primo e secondo grado
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/pei_e_valutazione.pdf
Ultima modifica di leterbuck il Dom Feb 12, 2012 7:59 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto commento al link)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Valutazione degli alunni in stato di handicap
( da Educazione & Scuola del 30/10/2006)
http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5634
( da Educazione & Scuola del 30/10/2006)
http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5634
Ultima modifica di leterbuck il Dom Feb 12, 2012 8:01 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto commento al link)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Marisa Pavone
"Il portfolio per l'alunno disabile:
Uno strumento di valutazione autentica e orientativa"
ed Erikson 2007
http://www.grusol.it/informazioni/11-06-07.PDF
"Il portfolio per l'alunno disabile:
Uno strumento di valutazione autentica e orientativa"
ed Erikson 2007
http://www.grusol.it/informazioni/11-06-07.PDF
Ultima modifica di leterbuck il Dom Feb 12, 2012 8:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto commento al link)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
VALUTAZIONE DELL'ALUNNO DISABILE
Valutazione degli alunni con handicap
(con riferimenti normativi - ordine e grado)
http://www.scuolamedialanafermi.it/normativadisabili/valutazione.htm
(Fonte: scuolamedialanafermi)
(con riferimenti normativi - ordine e grado)
http://www.scuolamedialanafermi.it/normativadisabili/valutazione.htm
(Fonte: scuolamedialanafermi)
Ultima modifica di leterbuck il Dom Feb 12, 2012 8:16 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunto commento al link)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
tratto da
Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Articolo 10
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
CLICCA QUI PER SCARICARE TUTTO IL TESTO
http://osdislessia.myblog.it/media/00/01/996464025.pdf
tratto da
Schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Articolo 10
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
CLICCA QUI PER SCARICARE TUTTO IL TESTO
http://osdislessia.myblog.it/media/00/01/996464025.pdf
gabina- Advanced Member
- Numero di messaggi : 151
Data d'iscrizione : 20.11.08
LA VALUTAZIONE: quale valore nella disabilità?
Modelli e pratiche di valutazione:
dall’osservazione alla verifica
Fiorino Tessaro
http://www.univirtual.it/red/files/file/Tessaro-ModelliPraticheValutaz.pdf
dall’osservazione alla verifica
Fiorino Tessaro
http://www.univirtual.it/red/files/file/Tessaro-ModelliPraticheValutaz.pdf
Ultima modifica di Maestra Gabriella il Mer Feb 08, 2012 2:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : reso link funzionante)
kucy1- Millenium member
- Numero di messaggi : 576
Data d'iscrizione : 25.11.08
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Verifica e valutazione del processo d’apprendimento degli alunni diversamente
abili e degli alunni con DSA
Documento redatto del GLH della scuola Marconi
http://ic-marconi.scuolaer.it/SitoMarconi/Nuovo/integrazione_file/ValutalunnidivabDSA.pdf
abili e degli alunni con DSA
Documento redatto del GLH della scuola Marconi
http://ic-marconi.scuolaer.it/SitoMarconi/Nuovo/integrazione_file/ValutalunnidivabDSA.pdf
Ultima modifica di Maestra Gabriella il Gio Nov 10, 2011 8:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : reso link attivo)
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
( fonte : SOSTEGNO.blogscuola )
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
Art. 15 ( O.M.90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
Art. 15 ( O.M.90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, GLI SCRUTINI
E LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO DISABILE
da Gilda Venezia
In previsione degli scrutini ricordo a tutti che gli alunni disabili hanno il diritto alla valutazione in tutte le materie, pubblico la normativa di riferimento.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
Art. 15 (O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
E LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO DISABILE
da Gilda Venezia
In previsione degli scrutini ricordo a tutti che gli alunni disabili hanno il diritto alla valutazione in tutte le materie, pubblico la normativa di riferimento.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
Art. 15 (O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap
1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art.14 della presente Ordinanza.
Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.
5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.
6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. valutazione.
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
http://lnx.istruzioneverona.it/handicap/wp-content/uploads/2009/12/CTI_valutazione.pdf
Materiali sulla relazione della dott.ssa Morbioli
“La valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento nel primo ciclo scolastico ”
Materiali sulla relazione della dott.ssa Morbioli
“La valutazione degli alunni con difficoltà di apprendimento nel primo ciclo scolastico ”
grazie maestra gabry
grazie instancabile Maestra Gabry e complimenti per il sito straordinariamente ricco di informazioni!
dandi- Member
- Numero di messaggi : 10
Data d'iscrizione : 07.02.09
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
un promemoria riepilogativo utilissimo:
http://www.aidel22.it/docs/Valutazione_alunni_disabili.pdf
http://www.aidel22.it/docs/Valutazione_alunni_disabili.pdf
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
emma ha scritto:Cerco esempi di valutazioni finali per la scuola dell'Infanzia
(Fonte: funzioniobiettivo.it)
http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/Scheda%20materna.PDF
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Valutazione apprendimenti nelle province autonome (Trento)
(Fonte: Istituto Comprensivo Primiero)
Online il regolamento provinciale 2010/2011 sulla valutazione degli apprendimenti
http://www.scuoleprimiero.it/dmdocuments/regolamento_2010.pdf
(Province Autonome, Trento)
Online il regolamento provinciale 2010/2011 sulla valutazione degli apprendimenti
http://www.scuoleprimiero.it/dmdocuments/regolamento_2010.pdf
(Province Autonome, Trento)
guardian angel- Millenium member
- Numero di messaggi : 3720
Data d'iscrizione : 29.09.10
Località : Toscana
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Ciao gabina
potresti rimettere i link? perchè la parola QUI non è cliccabile
grazieee
potresti rimettere i link? perchè la parola QUI non è cliccabile
grazieee
gabina ha scritto:Vi metto il link di due documenti in cui si articolano le modalità per la valutazione dei disabili/diversamente abili:
QUI
e QUI
Ian- Member
- Numero di messaggi : 43
Data d'iscrizione : 18.09.11
Re: LA VALUTAZIONE DEL DISABILE
Ian ha scritto:Ciao gabina
potresti rimettere i link? perchè la parola QUI non è cliccabile
grazieee
dei due solo uno non era cliccabile, la'ltro sì ...
comunque ecco quello mancante :
http://www.lemieclassi.it/POF/POF%20%20Documenti%20pluriennali/13_1%20-%20Valutazione%20disabili.doc
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