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VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE. vademecum

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Messaggio Da Maestra Gabriella Mar Gen 27, 2009 6:15 am

Per gli alunni con handicap, la Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio numero 645 dell'11 aprile 2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche.

La Nota richiama le Circolari del Ministero della pubblica istruzione numero 291 del 14 ottobre 1992 e numero 623 del 2 ottobre 1996 che affidano alla comunità scolastica le scelte e le modalità più idonee per garantire tale diritto.

Nella Nota si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:
"a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".

Al punto 9 si precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto".

Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.

L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In caso negativo, bisogna insistere con il Dirigente scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l'ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge numero 104 del 1992, dalla Legge numero 67 dell'1 marzo 2006 e dalle circolari succitate.

Riferimenti normativi

* Legge dell'1 marzo 2006 numero 67;
* Nota dell'11 aprile 2002 numero 645;
* Circolare Ministeriale del 2 ottobre 1996 numero 623;
* Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 numero 291;
* Legge del 5 febbraio 1992 numero 104.


Fonte: Superabile.it
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Messaggio Da guardian angel Mar Nov 08, 2011 1:53 pm

Gite scolastiche: responsabilità della scuola e normative di riferimento

http://piemonte.lasicurezzaascuola.it/b/plugin/news/tree-51/category_36/News/news_160/Gite%20scolastiche:%20responsabilit%C3%A0%20della%20scuola%20e%20normative%20di%20riferimento/

1. Breve panoramica d'attualità sul tema:

Alcuni recenti fatti di cronaca hanno riguardato episodi tragici verificatisi durante le gite scolastiche (una ragazza romana in gita Londra precipitata dal 6 piano nel febbraio 2011, un ragazzo di Firenze deceduto per presunta assunzione di stupefacenti durante una gita a Napoli nel marzo 2011).
Questi eventi, pur configurandosi come casi eccezionali, pongono l'accento in maniera drammatica sulle responsabilità della scuola nei confronti degli alunni in caso d'incidente.
Di fronte a questi episodi, e alla crescente preoccupazione delle conseguenze che anche un lieve incidente può avere, molti docenti non sono più disposti a organizzare gite scolastiche - per le quali spesso non vengono riconosciuti gli straordinari.
Ciò ha messo in crisi il sistema delle gite scolastiche con ricadute sul turismo culturale, argomento che ha occupato le pagine dei giornali a febbraio di quest'anno: valga per tutti l'articolo comparso sul quotidiano " la Repubblica" il 10/02/2011.

(http://www.repubblica.it/scuola/2011/02/10/news/sciopero_gite-12277595/)

2. Responsabilità della scuola e degli accompagnatori

Le responsabilità in merito alle gite scolastiche della scuola fanno capo al più generale "obbligo di vigilanza" da parte degli accompagnatori e ad una normativa specifica che regola l'organizzazione delle gite sotto il profilo della programmazione didattica, contabile e della sicurezza.

Per quanto attiene all'obbligo di vigilanza esso deriva sia dall'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" sia dall'art. 2048 c.c. "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Tale obbligo è anche insito nel Contratto collettivo nazionale (CCNL 2002-2005) in base al quale il docente deve provvedere non solo alla istruzione degli alunni, ma anche a vigilare e disciplinare gli stessi. Egli è responsabile sempre degli alunni che non deve mai lasciare senza vigilanza per impedire sia che compiano o subiscano danni a/da cose persone e a/da sé stessi.
Infine l'art 61 legge 11 luglio 1980 n° 312 (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) limita comunque la responsabilità patrimoniale dei soggetti con obbligo di vigilanza (del personale direttivo, docente, educativo e non docente) ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi; in tutti gli altri casi "l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Quali sono le norme che regolano le gite scolastiche?

Con l'autonomia scolastica spettano agli organi collegiali le decisioni in merito alle gite scolastiche; ai consigli di classe e al collegio docenti la programmazione didattica e al consiglio di istituto le deliberazioni attuative che vengono poi trasmesse agli uffici scolastici provinciali.
Una traccia sugli indirizzi e sulle procedure da adottare in merito ai "viaggi d'istruzione" è data dalle due circolari del Ministero della Pubblica Istruzione:

* 1. C.M. 291 del 14 ottobre 1992
* 2. C.M. 623 del 02 ottobre 1996

Queste circolari oltre a suddividere i viaggi d'istruzione in base alla finalità ( Viaggi di integrazione culturale, Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, Visite guidate, Viaggi connessi ad attività sportiva) stabiliscono alcune "regole":

* che gli alunni siano dotati di documento di identità;
* obbligo per gli alunni minorenni di consenso scritto (al viaggio d'istruzione) di chi esercita la potestà familiare;
* avviso alle famiglie in caso di alunni maggiorenni;
* destinazioni del viaggio stabilite in base al grado scolastico (1° ciclo scuola primaria:ambito provinciale; 2° ciclo scuola primaria: ambito regionale; scuola secondaria di primo grado: territorio nazionale; scuola secondaria di secondo grado: territorio nazionale ed estero);

In merito alla sicurezza si stabilisce in particolare che:

* non bisogna intraprendere viaggi in periodi che si prevedono affollati, né nelle ore notturne;
* la presenza minima di un accompagnatore ogni 15 allievi; l'elenco nominativo degli accompagnatori andrà allegato alla documentazione assieme alle dichiarazioni degli stessi circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;in caso di alunni disabili bisognerà prevedere un accompagnatore dedicato;
* polizza assicurativa contro gli infortuni obbligatoria per tutti i partecipanti al viaggio
* certificazioni e garanzie da parte della agenzia di viaggio.

La nota ministeriale 645 dell'11 aprile 2002 ha inoltre definito un capitolato d'oneri tra la scuola e l'agenzia di viaggi approfondendo le garanzie che le agenzie di viaggio devono fornire alla scuola.

Cosa fare in caso di infortunio in gita

La circolare INAIL n. 28/2003 ha specificato che il viaggio di istruzione rientra tra le attività protette da assicurazione sia per gli studenti che per gli accompagnatori.
Il docente dovrà quindi recare con sé il modello di relazione d'infortunio e dopo aver prestato assistenza all'alunno, farà intervenire se necessario l'ambulanza, richiederà in ospedale la certificazione con prognosi, avviserà il Dirigente Scolastico dell'evento e anticiperà prontamente via fax la relazione compilata e il certificato medico con prognosi alla segreteria che completerà la procedura relativa alla registrazione dell'infortunio.

Riferimenti:

http://www.lazio.istruzione.it/offerta_formativa/allegati/scuola_viaggio_normativa.pdf

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