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in caso di assenza del bambino....
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alexsandra71
chicca2
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
in caso di assenza del bambino....
il bambino che seguo frequenterà, a partire dalla prossima settimana, solo dalle otto a mezzogiorno (scuola dell'infanzia). Da allora il mio orario risulterà mancante di cinque ore. Vi chiedo: il mio orario rimarrà tale nonostante manchi l'alunno? Oppure dovrò essere a disposizione dell'organizzazione scolastica e fare il "jolly", così come ipotizzano le mie colleghe? grazie a chi vorrà rispondermi.
chicca2- Nuovo member
- Numero di messaggi : 1
Data d'iscrizione : 20.05.09
Re: in caso di assenza del bambino....
ciao, potresti essere "utilizzata" per le supplenze oppure se non ci sono altri casi problematici in altre sezioni, dovresti stare nella tua sezione, perchè non dimentichiamocelo, noi siamo insegnanti di classe a 360°!
Ciao Ale
Ciao Ale
alexsandra71- Nuovo member
- Numero di messaggi : 7
Data d'iscrizione : 15.10.09
Re: in caso di assenza del bambino....
a questo proposito ecco cosa mi è stato prospettato:
uno dei bimbi che seguo mancherà per qualche giorno, quindi, secondo l'insegnante curricolare, io dovrei stare a casa nei giorni che il bimbo sarà assente per poi recuperare le ore in altri giorni...perchè così avevano fatto gli altri anni!
Ora vi chiedo se c'è un riferimento normativo da mostrarle, visto che insiste con questa storia...grazie
uno dei bimbi che seguo mancherà per qualche giorno, quindi, secondo l'insegnante curricolare, io dovrei stare a casa nei giorni che il bimbo sarà assente per poi recuperare le ore in altri giorni...perchè così avevano fatto gli altri anni!
Ora vi chiedo se c'è un riferimento normativo da mostrarle, visto che insiste con questa storia...grazie
lully1977- Advanced Member
- Numero di messaggi : 106
Data d'iscrizione : 18.09.09
Re: in caso di assenza del bambino....
Questo è il mio primo intervento, saluto tutti. Mi ha stupito molto ciò che è stato scritto da Lully1977, è assurdo quello che ti propone la tua collega in assenza del bambno, non si dovrebbe neanche permettere di affermare una cosa del genere!! Tu se il bambino è assente devi stare a scuola e nella TUA classe. Non dimenticare che tu, come lei, sei contitolare e corresponsabile al 100 per 100. Ti copio questo che ho trovato:
IL DOCENTE DI SOSTEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO COME TAPPABUCHI
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
IL DOCENTE DI SOSTEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO COME TAPPABUCHI
Anche se dovesse essere assente l'alunno diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti colleghi momentaneamente assenti. Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n.153 del 13.10.1997 e Provveditorato di Napoli del 30.3.1998, la n. 202, prot. 17337 - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio di tali docenti(come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto. È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.) come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992). In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge" (Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in D&L 2000, 993). Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione. Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
fern- Nuovo member
- Numero di messaggi : 4
Data d'iscrizione : 01.12.09
Re: in caso di assenza del bambino....
fern ha scritto:Questo è il mio primo intervento, saluto tutti. Mi ha stupito molto ciò che è stato scritto da Lully1977, è assurdo quello che ti propone la tua collega in assenza del bambno, non si dovrebbe neanche permettere di affermare una cosa del genere!! Tu se il bambino è assente devi stare a scuola e nella TUA classe. Non dimenticare che tu, come lei, sei contitolare e corresponsabile al 100 per 100. Ti copio questo che ho trovato:
Concordo Con FERN ... non permetetre che si crei un pericoloso precedente : tu sei contitolare della classe e devi anadare a scuola ed aiutare i colleghi ed i bambini nelle attività didattica. Sii ferma su ciò !!!!
Non sei mica un tappabuchi!
Re: in caso di assenza del bambino....
Ho letto i riferimenti normativi riguardo alle sostituzioni dei colleghi assenti, riferimenti di cui ero a conoscenza da tempo . Sta di fatto che io sono chiamata ogni giorno a fare supplenze perchè un mio bambino si assenta spesso.Come posso fare per far ragionare la mia dirigente? O devo arrendermi come hanno fatto tutte le mie colleghe? La dirigente sostiene che non può lasciare le classi scoperte e se non c'è alunno d.a. io DEVO andare in classe. Mi chiedo: dopo trentaquattro anni di servizio devo rassegnarmi a fare la supplente? Grazie
Stanca e delusa- Nuovo member
- Numero di messaggi : 1
Data d'iscrizione : 02.12.09
Re: in caso di assenza del bambino....
ho tovato questa discussione:
http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=7107
da leggere anche se datata
http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=7107
da leggere anche se datata
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