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Circolare, testo DELLA bozza definitiva : Schema di decreto sugli organici . 3 aprile 2009
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Circolare, testo DELLA bozza definitiva : Schema di decreto sugli organici . 3 aprile 2009
Art. 11
(dotazione organica di sostegno)
1 A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la
dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla
base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a
livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni
disabili.
2 Per l’anno scolastico 2009/10 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna
Regione, compresi quelli dell’ organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E,
colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2009/10 è stabilita nella
medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell’incremento della dotazione di diritto di
cui all’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti
di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della
legge 244/2007, fino al raggiungimento nell’a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.
5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche
competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e
materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione,
definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e
quelle dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella
colonna B della tabella E.
7 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli
insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle
risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di
cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere
disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all’art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.
PER LE TABELLE e la bozza integrale : CLICCATE
QUI
(dotazione organica di sostegno)
1 A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, ai sensi dell’art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la
dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è determinata sulla
base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico
2006/2007. Tale dotazione fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente attivabili a
livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni
disabili.
2 Per l’anno scolastico 2009/10 il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna
Regione, compresi quelli dell’ organico di diritto, non può superare le quantità stabilite nella tabella E,
colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il graduale raggiungimento del rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
3 La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l’anno scolastico 2009/10 è stabilita nella
medesima tabella E, colonna A, che riporta la prima quota dell’incremento della dotazione di diritto di
cui all’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007. La progressiva e graduale rideterminazione dei posti
di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008-2010, prevista dal citato art. 2 comma 414 della
legge 244/2007, fino al raggiungimento nell’a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno
complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella F.
5 I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche
competenti individuano di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di personale e
materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche attraverso la costituzioni di reti di scuole.
6 I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione,
definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E, e
quelle dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di diritto secondo le quantità riportate nella
colonna B della tabella E.
7 Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli
insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle
risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
8 Sulle disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di
cui al comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono essere assegnati, con
provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere
disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
9. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all’art. 7 del Regolamento sul dimensionamento.
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