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CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/200
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CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/200
CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE
IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/2009 in materia di… “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che contiene sostanziali novità in materia di “valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti”.
Per contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego, vengono dettate specifiche indicazioni nell’art. 69 del decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 septies, sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici.
Nella circolare applicativa, firmata dal Ministro Brunetta il 18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.
Art. 1
(Fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.
Art. 2
(Esclusioni dell’obbligo di reperibilità)
1. sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/2009 in materia di… “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che contiene sostanziali novità in materia di “valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti”.
Per contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego, vengono dettate specifiche indicazioni nell’art. 69 del decreto, che ha introdotto l’art. 55 septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 septies, sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici.
Nella circolare applicativa, firmata dal Ministro Brunetta il 18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.
Art. 1
(Fasce orarie di reperibilità)
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.
Art. 2
(Esclusioni dell’obbligo di reperibilità)
1. sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Re: CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il Decreto legislativo 150/200
CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIA
A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ...
Anche a seguito di numerosi quesiti che recentemente ci sono stati rivolti, speriamo di fare cosa utile nell'inviarVi i seguenti doc.:
1) Art. 16, comma 9, della legge 15/7/2011, n. 111 che ha modificato il "regime" sul controllo delle assenze per malattia;
2) Nota (parere) del DFP n.17 del 21/11/2011.
Dalle citata legge (con i conseguenti chiarimenti del DFP) si evince che:
1) L'obbligo assoluto di richiedere la visita fiscale é stato abrogato. Ogni dirigente valuterà l'opportunità o meno di richiedere l'accertamento medico sulla base di proprie valutazioni in ordine al comportamento (anche storico) del lavoratore;
2) L'obbligo permane quando l'assenza per malattia precede o consegue un giorno non lavorativo (domeniche, festivià, ferie, turnazioni, giorni di permesso richiesti dal lavoratore);
3) Nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il lavoratore giustifica l'assenza con la sola presentazione dell'attestazione rialsciata dal medico o dalla struttura che ha effettuato la prestazione, anche se privati (non appartenenti al SSN). Pertanto, in caso di strutture o medici privati, non occorre più "l'impegnativa" rilasciata dal medico del SSN, nè alcun documento di prova in ordine alla possibilità di collocare diversamente il giorno e l'orario della prestazione sanitaria. Tali attestazioni rilasciate da privati non interferiscono con il limite previsto per la certificazione medica rilasciata da privati di cui all'art. 71, comma 2, della legge 133 del 6/8/2008 nei casi di prognosi di assenza per malattia;
4) L'opportunità o meno di usufruire di: permessi giornalieri, orari o delle ferie, in luogo dell'assenza per malattia per effettuare gli accertamenti sanitari di cui al punto 3, é rimessa alla valutazione del singolo lavoratore.
(Fonte:FLC CGIL)
(Nota: le fasce orarie di visita del medico sono rimaste invariate..)
A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ...
Anche a seguito di numerosi quesiti che recentemente ci sono stati rivolti, speriamo di fare cosa utile nell'inviarVi i seguenti doc.:
1) Art. 16, comma 9, della legge 15/7/2011, n. 111 che ha modificato il "regime" sul controllo delle assenze per malattia;
2) Nota (parere) del DFP n.17 del 21/11/2011.
Dalle citata legge (con i conseguenti chiarimenti del DFP) si evince che:
1) L'obbligo assoluto di richiedere la visita fiscale é stato abrogato. Ogni dirigente valuterà l'opportunità o meno di richiedere l'accertamento medico sulla base di proprie valutazioni in ordine al comportamento (anche storico) del lavoratore;
2) L'obbligo permane quando l'assenza per malattia precede o consegue un giorno non lavorativo (domeniche, festivià, ferie, turnazioni, giorni di permesso richiesti dal lavoratore);
3) Nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il lavoratore giustifica l'assenza con la sola presentazione dell'attestazione rialsciata dal medico o dalla struttura che ha effettuato la prestazione, anche se privati (non appartenenti al SSN). Pertanto, in caso di strutture o medici privati, non occorre più "l'impegnativa" rilasciata dal medico del SSN, nè alcun documento di prova in ordine alla possibilità di collocare diversamente il giorno e l'orario della prestazione sanitaria. Tali attestazioni rilasciate da privati non interferiscono con il limite previsto per la certificazione medica rilasciata da privati di cui all'art. 71, comma 2, della legge 133 del 6/8/2008 nei casi di prognosi di assenza per malattia;
4) L'opportunità o meno di usufruire di: permessi giornalieri, orari o delle ferie, in luogo dell'assenza per malattia per effettuare gli accertamenti sanitari di cui al punto 3, é rimessa alla valutazione del singolo lavoratore.
(Fonte:FLC CGIL)
(Nota: le fasce orarie di visita del medico sono rimaste invariate..)
guardian angel- Millenium member
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Località : Toscana
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