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Messaggio Da debby78 Ven Feb 25, 2011 4:59 pm

Salve,
sono una docente di sostegno della secondaria. Da tempo mi pongo un quesito che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Il problema riguarda la privacy dell'alunno disabile. Qual è la normativa di riferimento che in maniera esplicita ed inequivocabile dà il diritto a noi docenti di sostegno di prendere visione della Diagnosi Funzionale e dei farmaci somministrati al nostro alunno? La legge 104 al comma V dell'art.12 parla di ACQUISIZIONE della diagnosi funzionale ma vorrei sapere se esiste qualcosa di più esplicito.
Grazie mille


Ultima modifica di leterbuck il Dom Ott 30, 2011 2:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : ampliato titolo e reso maggiormente fruibile per la ricerca)

debby78
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Messaggio Da guardian angel Ven Feb 25, 2011 10:05 pm

debby78 ha scritto:...........
.. Qual è la normativa di riferimento che in maniera esplicita ed inequivocabile dà il diritto a noi docenti di sostegno di prendere visione della Diagnosi Funzionale e dei farmaci somministrati al nostro alunno? La legge 104 al comma V dell'art.12 parla di ACQUISIZIONE della diagnosi funzionale ma vorrei sapere se esiste qualcosa di più esplicito.
Grazie mille

(fonte: eduscuola)

per la DF (tutti i riferim. normativi a fondo pagina):

http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/diagnosi_e_profilo_dinamico_funzionale/Diagnosi_funzionale.htm

per i farmaci il protocollo più recente risulta essere questo (somministrazione farmaci a scuola):

http://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_farmaci.pdf

per la privacy (scarica il PDF, pag.8, stato di salute):

https://sostegno.forumattivo.com/t1200-il-vademecum-del-garante-sulla-privacy-tra-i-banchi-di-scuola?highlight=garante+della+privacy
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Messaggio Da debby78 Sab Feb 26, 2011 12:21 pm

Grazie di cuore!

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Messaggio Da rosina71 Gio Set 15, 2011 7:03 am

Vorrei avere informazione circa un caso di sostegno che ha mia sorella, lei è un'insegnante di sostegno, quest'anno le è stato dato un incarico annuale, il ragazzo credo sia paraplegico con sporadici attacchi di epilessia, le è statoschiesto che nel caso il ragazzo fosse colto da attacco di epilessia l'insegnante dovrebbe somministrare un farmaco sotto forma di clistere. Mia sorella non si sente in grado di fare ciò come deve procedere in questa situazione? Ringrazio anticipatamente per la risposta. Ah! dimenticavo i genitori hanno chiesto l'assistenza ma gli è stata rifiutata!
..

rosina71
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Messaggio Da Maestra Gabriella Gio Set 15, 2011 12:33 pm

articolo di NOCERA (datato al 2007) da Superabile.it

l tema della somministrazione di farmaci agli alunni nelle scuole si presenta privo di una normativa specifica di riferimento. Questo intervento di Salvatore Nocera, vicepresidente Fish, cerca di chiarire il problema una volta per tutte facendo riferimento alle ultime intese e accordi che regolano i rapporti tra amministrazioni scolastiche e istituzioni sanitare. L’intervento è stato diffuso anche su Indire.it, il sito dell’Istituto di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa


di Salvatore Nocera

ROMA - Da sempre il problema della somministrazione di farmaci agli alunni nelle scuole è un problema che si presenta privo di una normativa specifica di riferimento. Prima dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale si provvedeva con la presenza di un medico nelle scuole. Successivamente, anche a causa delle crescenti restrizioni alla spesa pubblica, le scuole non hanno più avuto un medico proprio. Dall'entrata in vigore della Legge-quadro n.104/92 sui diritti delle persone handicappate, le associazioni di persone con disabilità e dei genitori hanno chiesto con sempre maggiore insistenza una regolamentazione per la somministrazione di farmaci per gli alunni con e senza disabilità.

Il problema è delicato: il più delle volte si tratta infatti dell'assunzione di un farmaco per una terapia che non può essere interrotta. Si pensi per esempio ad una pastiglia da prendere ad intervalli regolari di tempo, alle gocce per un malore a cui l'alunno va soggetto, o alle iniezioni intramuscolari o subcutanee che normalmente vengono fatte a casa dagli stessi familiari, non essendo richiesta una particolare professionalità sanitaria. In tutti questi casi sarebbe assurdo impedire all'alunno la frequenza scolastica solo perchè manca una persona che possa compiere un atto che non richiede alcuna specializzazione sanitaria. Sarebbe altrettanto assurdo pretendere che sia un familiare a recarsi quotidianamente a scuola, magari anche ad intervalli precisi di orario. Non esiste però purtroppo nessuna norma al riguardo, e lo stato di disagio delle famiglie è andato aggravandosi nel tempo. La situazione di insofferenza per l'immobilismo normativo ha cominciato a prendere sbocchi giudiziari, e i genitori si sono rivolti alla Magistratura per vedere tutelato il diritto allo studio e alla salute dei propri figli.

Un precedente giurisprudenziale
Uno dei casi più significativi è rappresentato dalla sentenza n.2779/02 del tribunale di Roma: in quel caso i genitori hanno richiesto un provvedimento di urgenza del Tribunale perchè l'Asl assicurasse la presenza di un infermiere a scuola per l'eventuale insorgenza di una crisi di un alunno affetto da allergia. La Asl ha risposto proponendo il trasferimento dell'alunno in una scuola speciale del suo presidio sanitario, ma il Tribunale ha però rigettato queste argomentazioni, dichiarando che per gli alunni con disabilità esiste ormai una sola modalità di fruizione del diritto allo studio: quello dell'integrazione nelle scuole comuni. L'Asl ha dovuto quindi assegnare all'alunno un infermiere per l'intero orario scolastico. Ci si rende conto che questa soluzione è assai costosa, ma il diritto alla salute e allo studio sono costituzionalmente garantiti.
Per evitare situazioni così traumatiche, ha cominciato nel tempo a farsi strada l'idea di creare "Intese" tra l'Amministrazione scolastica , le Aziende sanitarie locali e gli Enti locali per fornire una regolamentazione concordata in materia.

Le intese di Bologna e Milano
A Bologna si è stipulata il 10 Settembre 2001 la prima "Intesa" di questo tipo, da attuare nelle scuole nell'anno scolastico 2002/03, e da rivedere e migliorare alla luce dell'esperienza maturata al termine dell'anno scolastico. Lo schema organizzativo era semplice ed è divenuto il modello per esperienza successive di "Intese". La famiglia richiede al Dirigente scolastico la somministrazione di un certo farmaco e allega la prescrizione delle modalità di somministrazione formulata dall'Asl. È previsto inoltre un breve corso di formazione per il personale scolastico che somministrerà il farmaco, come anche la possibilità che sia lo studente stesso ad assumere autonomamente il farmaco, nei casi indicati nella prescrizione e se maggiore di 14 anni. Aspetto fondamentale, infine, è che la somministrazione non deve richiedere una professionalità tecnica, riservata al solo personale sanitario.
Dopo la sperimentazione a Bologna, l'idea delle "Intese" si è diffusa sul territorio nazionale: il 17 settembre 2004 è stata stipulata a Milano un'intesa tra la Asl di Monza e il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli studi) sulla somministrazione di farmaci a scuola.
L'intesa ricalca sostanzialmente le linee di quella di Bologna, differenziandosi da quella per due soli aspetti: l'età degli alunni autorizzati all'auto-somministrazione dei farmaci si riduce a dodici anni, e la durata di efficacia dell'intesa si estende a cinque anni dalla data della sottoscrizione, prima di una sua revisione. La diffusione delle Intese dimostra quanto le modalità di somministrazione si fossero rivelate non solo opportune, ma anche prive di complicazioni. I risultati positivi hanno anche rafforzato la pressione delle associazioni sul Governo perché venisse emanato un provvedimento di carattere generale in materia.

Le raccomandazioni interministeriali del 25 novembre 2005
In seguito a queste sollecitazioni, i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno pubblicato il 25 novembre 2005 il documento intitolato "Raccomandazioni per la somministrazione di farmaci in orario scolastico"; non si tratta di una Circolare né tanto meno di un Decreto, come risulta evidente dal fatto che i destinatari non sono i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali. Il documento non si presenta quindi come un atto impositivo, ma come una formulazione di importanti raccomandazioni. Queste vengono trasmesse dal Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione ai Sovrintendenti scolastici delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta; al Ministero della Salute e all'Anci (Associazione nazionale dei Comuni d'Italia) e all'Upi (Unione Province Italiane). In base all'art 4, il Dirigente scolastico può individuare personale docente o non docente che si renda disponibile e che abbia effettuato i corsi di formazione presso le Asl del territorio per la sicurezza della salute nelle scuole. Questo, solo dopo aver ricevuto una richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell'Asl. Nel caso in cui né i genitori né un membro del personale scolastico si renda disponibile, il Dirigente scolastico dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (Asl, Comune) o ad enti ed associazioni di volontariato e con finalità non lucrative con le quali stipulare accordi per la somministrazione dei farmaci, sempre alle condizioni sopra indicate.
Se il Comune non può fornire personale preparato deve rivolgersi all'Asl, che è tenuta in questi casi a garantire l'assistenza sanitaria a scuola, secondo quanto affermato in alcune sentenze dei tribunali.
È importante soffermarsi sulla possibilità di sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni non lucrative, elemento che mette in luce come ormai il nostro sistema giuridico abbia superato la vecchia logica del monopolio degli enti pubblici nell'erogazione di servizi, anche sanitari. Questo è avvenuto sia in seguito all'affermarsi del principio di "sussidiarietà", cioè del legittimo intervento di soggetti privati più vicini ai bisogni delle persone, sia per la continua riduzione della spesa pubblica che costringe gli enti pubblici ad effettuare scelte di priorità circa la fornitura diretta di prestazioni, fermo restando i "livelli essenziali" a loro carico. Di questo dà ampie prove la legislazione, a partire dai primi anni Novanta: si pensi alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle associazioni di promozione sociale, regolate da apposite leggi, per le quali si prevede la possibilità di prestare anche servizi sanitari. Tutte queste godono infatti di agevolazioni fiscali in questo senso, se hanno ottenuto la qualifica di Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). La loro presenza è ormai stata ufficialmente prevista nell'ambito dei servizi territoriali in rete, secondo le chiare indicazioni del decreto legislativo n.229/99 sui servizi sanitari e della Legge n.328/00 sui servizi sociali territoriali. L'art 2 delle "Raccomandazioni" evidenzia in modo inequivocabile come debba trattarsi di interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto somministratore". L'art 5, invece, stabilisce che i casi di emergenza restino di competenza dell'Asl. Come esempio, si pensi ad una crisi epilettica grave ed improvvisa, per la quale deve essere un tecnico sanitario a decidere quale farmaco somministrare e in quale misura, o il caso di una terapia che richiede l'effettuazione di iniezioni endovena.

L'obbligo di rispettare gli accordi
Sulla base di queste "raccomandazioni", che comunque non impongono disposizioni formali e vincolanti, i due Ministeri hanno offerto ai Dirigenti scolastici alcuni suggerimenti per favorire il rispetto della sicurezza per gli alunni nella scuola, il rispetto dell'autonomia scolastica e l'applicazione di alcuni "livelli essenziali" delle prestazioni scolastiche, come si legge nelle premesse del documento. Alcuni Dirigenti scolastici hanno osservato che, a seguito dell'autonomia scolastica di cui al Decreto Presidenziale n.275/99, il Ministero dell'Istruzione accumula sulle loro spalle crescenti responsabilità senza fornire sufficienti mezzi. È da notare che i Dirigenti possono comunque ritenersi sufficientemente tutelati, facendo riferimento alle raccomandazioni e stipulando appositi accordi previsti nel documento interministeriale con gli enti pubblici e con le organizzazioni non lucrative. È da tenere presente infine che le "Intese" già stipulate e quelle da stipulare mantengono una loro validità, indipendentemente dalle raccomandazioni interministeriali: si è già detto infatti che l'atto interministeriale non ha alcuna forza cogente, non essendo un atto amministrativo vincolante. Le "Intese" sono invece un "atto patrizio" sottoscritto da diverse parti che si impegnano reciprocamente a tenere determinati comportamenti. Alle parti viene in questo senso imposto l'obbligo di rispettare gli accordi sottoscritti: le Raccomandazioni, lungi dall'eliminare l'efficacia delle Intese già esistenti, le rafforzano, stimolandone la diffusione in tutto il territorio nazionale.

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Il_punto/info654904155.html
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Messaggio Da Maestra Gabriella Gio Set 15, 2011 12:35 pm

Per chi insegna in TOSCANA .

PROTOCOLLO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
TRA
REGIONE TOSCANA DIREZIONE GENERALE DEL DIRITTO ALLA
SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
E
MINISTRERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA



http://www.agd.it/leggitos/pdf/scuola_protocollo_farmaci.pdf
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Messaggio Da Maestra Gabriella Gio Set 15, 2011 12:39 pm

LINEE GUIDA (2005) Per La Somministrazione Di Farmaci Agli Studenti

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20051206/handicap-miur-linee-guida-per-la-somministrazione-di-farmaci-agli-studenti-36011.pdf
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Messaggio Da Maestra Gabriella Gio Set 15, 2011 12:41 pm

Per chi insegna in UMBRIA


PROTOCOLLO DI INTESA
IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA



http://istruzione.terni.it/2010/interedu/prot_farmaci.rtf
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Messaggio Da smc sonia Sab Dic 29, 2012 12:00 pm

cosa succede penalmente all'insegnate che somministra il farmaco anche sotto autorizzazione della famiglia? Cioè se dovesse succedere qualcosa al bambino perchè il farmaco, per esempio, non è stato somministrato bene o troppo o troppo poco e il bambino peggiora?
mi hanno raccontato di una collega della scuola dell'infanzia che ha rotto le costole per fare la manovra per la disostruzione delle vie respiratorie, salvado comunque la vita del bambino, ed i genitori l'hanno denunciata. Sad di gente strana ce ne tanta al mondo.
quindi penalmente si è sollevati da ogni responsabilità? altrimenti meglio non fare niente, visto che non ti possono obbligare a somministrare i farmaci?

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